Page 91 - Notiziario 2018-6
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ALMANACCO



















            tale incumbenza, d’invigilare sulla condotta dei padroni,  razioni, cancellatura non leggibile, od ommessione, e senza
            dei  serventi,  ed  occorrenti  ai  detti  luoghi,  di  fissarne  la  lasciare lacune, vacui, o bianche”. Un estratto del registro
            quantità, di ridurla, ove occorra, e di prendere tutte le pre-  doveva essere consegnato agli Ispettori di Polizia, agli
            cauzioni proprie a mantenervi il buon ordine, ed ovviare  Ufficiali di polizia locale e ai Comandanti delle Brigate
            ad  ogni  inconveniente”. Componevano  il  Regolamento  (così erano anche chiamate le Stazioni) Carabinieri per
            tre  Titoli  suddivisi  in  56  articoli.  Il  Titolo Primo,  le  necessarie  attività  di  controllo:  “Coloro,  i  quali
            “Pratiche generali per l’aprimento, ed esercizio degli Alberghi,  rifiutassero di rendere ostensibili li registri prescritti e di
            Trattorie, Osterie, Bettole, Cantine, e Locande”, disciplinava  comunicarli, quando ne siano richiesti, saranno puniti di
            il  rilascio  dei  permessi  e  le  autorizzazioni  necessarie  una  multa  di  lire  10,  e  sussidiaramente  colla  pena  del
            per aprire un esercizio pubblico. Con tali disposizioni  carcere di ore 24”. Tale registro traeva origine dal modello
            su  tutto  il  territorio  (ad  esclusione  della  Sardegna)  adottato dall’Ispezione del Buon Governo con manifesto
            l’apertura di alberghi, osterie, bettole, cantine e locande  del 1° aprile 1815 (all’epoca Ispezione del Buon Governo
            veniva  sottoposta  ad  un’autorizzazione  di  polizia.  Su  e  Comando  del  Corpo  dei  Carabinieri  Reali  erano
            richiesta dell’interessato, corredata da una serie di cer-  stati  fusi  insieme).  Gli  articoli  29  e  30  sancivano  il
            tificazioni e requisiti, veniva rilasciata “una permissione  divieto assoluto per gli esercenti di dare ospitalità ai
            speciale”, quella che oggi chiamiamo ‘licenza’, dall’Ispettore  “banditi  condannati  alla  pena  di  morte,  o  della  galera
            di Polizia sentito il parere “dell’uffiziale di polizia locale”.  tanto perpetua, che a tempo”.
            Coloro i quali fossero stati sorpresi ad esercitare qualsiasi  Ulteriori disposizioni e relative sanzioni erano volte a
            tipo di attività senza la citata autorizzazione sarebbero  prevenire  e  reprimere  risse  e  turbamenti  dell’ordine
            stati “condannati a titolo di multa al pagamento di lire 25,  pubblico,  ma  anche  la  somministrazione  di  alimenti
            e sussidiariamente al carcere per giorni tre”.          adulterati ovvero la pratica di prezzi esorbitanti (artt.
            Il Titolo Secondo trattava “dei doveri e degli obblighi degli  36-37 e seguenti).
            Albergatori, Trattori, Osti, Bettolieri, e Locandieri; polizia,  Il Titolo Terzo, “Giurisdizione e competenze”, composto
            e disciplina, pene e multe a cui sono i medesimi soggetti”.  dagli ultimi undici articoli (45-56) chiudeva il Rego-
            Sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi e recidivi, la  lamento di Polizia: “I carabinieri Reali nel disimpegnare
            chiusura dell’attività erano previste per tutti gli esercenti  le incumbenze loro appoggiate […] dovranno concorrere
            che avessero offerto “da mangiare e bere nei giorni festivi,  per  l’eseguimento  del  presente  Regolamento,  come  pure
            in tempo della messa cantata o del Vespro”. Le stesse con-  delle  prescrizioni,  che  emaneranno  in  sequela  dì  esso,
            travvenzioni venivano elevate anche a coloro che davano  facendo risultare delle contravvenzioni scoperte nelle forme,
            lavoro a persone di servizio non domiciliate nel luogo e  e nei modi stabiliti”. In particolare l’articolo 53 stabiliva
            “sprovviste di passaporti”. L’articolo 19 imponeva ad al-  che i Carabinieri Reali avrebbero dovuto “partecipare
            bergatori,  osti  e  locandieri  un  registro  per  iscrivervi  agli Ispettori ed altri Uffiziali di Polizia gli abusi, che
            giornalmente le persone alloggiate. In esso gli esercenti  avranno riconosciuti e comunicare i riscontri relativi alla
            dovevano indicare le generalità complete, i luoghi di   disciplina, e polizia degli alberghi, osterie, trattorie, bettole,
            provenienza e quelli ove gli ospiti erano diretti: “questo  cantine, e locande”.
            registro sarà tenuto colla maggior esattezza, e senza alte-                                Giovanni Salierno





                                                                      NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 6 ANNO III  91
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