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diritto
Rassegna giuridico-legislativa di interesse ambientale
a cura di Alessandro Cerofolini
LA TUTELA PENALE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Premessa.
Ai sensi della vigente disciplina giuridica concernente la tutela dell’aria, per inquinamento atmosferico si intende ogni
modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una
o più sostanze in quantità e con effetti nocivi tali da:
- alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria;
- costituire pericolo o pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo;
- compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;
- alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
Per emissione si intende, dal punto di vista giuridico, qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmo-
sfera, proveniente da un qualsiasi impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
Per impianto si intende, invece, lo stabilimento o altra struttura fissa che serva per usi industriali o di pubblica utilità
e che possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.
Le sostanze inquinanti si distinguono in:
- primarie, che permangono nell’atmosfera con le stesse caratteristiche chimico-fisiche con le quali vengono immessi;
- secondarie, che si formano per reazioni chimico-fisiche degli inquinanti primari con l’atmosfera o nell’atmosfera.
Sempre con riferimento alla vigente legislazione ed ai fini della valutazione della qualità dell’aria, gli inquinanti pos-
sono essere così classificati:
- particelle sospese, solide e liquide. Sono elementi di piccole dimensioni, che restano in sospensione nell’aria (es. pol-
vere, fumo, esalazioni,...) e contengono metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e composti carboniosi;
- gas. Sono elementi o composti chimici presenti nell’aria sotto forma di monossido di carbonio, di solventi organici
e di altri composti organici volatili dovuti ad una incompleta combustione (idrocarburi, benzene, toluene, acetone,...),
di ossidi di zolfo trasformati successivamente in acido solforico e di ossidi di azoto.
- odori. Sono sostanze aeriformi presenti in piccolissime concentrazioni, che vengono subito avvertite perché provo-
cano disturbi immediati.
L’inquinamento atmosferico può essere di due tipi:
- di tipo acuto, quando si registrano immissioni di sostanze inquinanti per brevi periodi e ad elevate concentrazioni,
causando danni immediati e gravi soprattutto nei soggetti più deboli;
- di tipo cronico, quando le concentrazioni di sostanze inquinanti sono basse, ma vengono emesse per lunghi periodi.
Il grado di nocività degli inquinamenti dipende dalla loro natura, dalla loro concentrazione, dalle modalità con cui ven-
gono immessi nell’atmosfera stessa attraverso la diluizione delle sostanze inquinanti in volumi d’aria, la loro trasfor-
mazione in composti non nocivi e il dilavamento con pioggia.
Attualmente, a livello normativo sono state disciplinate le seguenti fonti di inquinamento: attività industriali, traffico
veicolare ed aereo, processi di combustione per la produzione termica di calore, incenerimento dei rifiuti solidi, atti-
vità nucleari radioattive, produzione ed utilizzo di pesticidi e fertilizzanti, combustione incontrollata di rifiuti solidi,
incendi e decomposizione animale.
La disciplina normativa a carattere generale.
Le principali disposizioni normative di valenza generale che regolano la tutela dell’aria dagli inquinamenti sono le
seguenti.
- Legge n. 615/1966 recante “provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”, meglio nota come legge antismog e
contenente norme di regolamentazione per l’esercizio di impianti termici, di impianti industriali e di veicoli a motore.
Per l’esecuzione di questa legge sono stati successivamente emanati due regolamenti attuativi disciplinanti rispettiva-
mente le attività industriali (DPR n. 322/1971) e gli impianti termici (DPR n. 1391/1970). Le norme contenute nella
suddetta legge che regolavano l’inquinamento dei veicoli a motori sono state abrogate dall’art. 231 del nuovo codice
della strada.
- DPR n. 203/1988 recante l’attuazione delle direttive CEE n. 80/779, n. 82/884, n. 84/360 e n. 85/203 concernenti
norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali.
Tale DPR, superando l’obiettivo di mero controllo che aveva caratterizzato la legge n. 615/1966, rappresenta il prin-
cipale riferimento normativo della tutela dell’atmosfera dall’inquinamento.
Viene, infatti, introdotta una tutela della qualità dell’aria, finalizzata alla protezione della salute e dell’ambiente su tutto
il territorio nazionale, mediante la dettagliata regolamentazione:
a) di tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera (impianti industriali di produzione di beni o
di servizi, ivi inclusi gli impianti delle imprese artigiane, di pubblica utilità, di produzione elettrica e di incenerimen-
to di rifiuti);
b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) dei valori limite e dei valori guida di qualità dell’aria ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
d) dei limiti delle emissioni inquinanti, delle linee guida per il contenimento delle stesse ed i relativi metodi di cam-
pionamento, analisi e valutazione.
Ai sensi del DPR n. 203/1988 per l’apertura di nuovi impianti che possono dar luogo ad emissione nell’atmosfera è
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