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diritto
necessaria una preventiva domanda di autorizzazione alla Regione. Ne deriva che chi intraprende una nuova attività,
senza la prescritta autorizzazione, risponde del reato previsto dall’articolo 24 del DPR n. 203/1988.
Per le attività già esistenti all’entrata in vigore del presente decreto è prevista una domanda di autorizzazione in base
alla nuova norma. In tal caso il continuare un’attività potenzialmente inquinante senza domanda di autorizzazione inte-
gra il reato di cui all’articolo 25 del DPR n. 203/1988.
L’articolo 26 del DPR n. 203/1988 individua, infine, una terza fattispecie penale, la quale postula la mancata osser-
vanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
In questi casi si tratta di tre reati contravvenzionali, previsti per punire soltanto l’inosservanza formale di provvedi-
menti dell’autorità regionale: questi reati colpiscono delle condotte illecite che prescindono, però, da qualsiasi danno
o pericolo concreto per l’ambiente o per la salute.
In pratica, il DPR n. 203/1988 prevede soltanto regole di pura forma, prescinde dagli effetti reali e concreti dell’in-
quinamento e punisce solo il mancato rispetto amministrativo di alcune prescrizioni.
Inoltre, con successivi provvedimenti normativi (in particolare il DPCM del 21/7/1989 ed il DPR del 25/7/1991) è stata
operata l’esclusione, dall’alveo applicativo del DPR n. 203/1988, di alcune categorie di impianti e delle attività che
importano un inquinamento atmosferico poco significativo nonché sono state introdotte proroghe, deroghe e rinvii a
quanto previsto in origine come obbligo, come precetto e come scadenza.
- Decreto legislativo n. 351/1999 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva n. 96/62/CE, in materia di valu-
tazione e di gestione della qualità dell’aria-ambiente. Per aria-ambiente si intende l’aria esterna presente nella tropo-
sfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro.
Tale decreto ha, tra l’altro, abrogato l’art. 3, commi 1 e 4, gli artt. 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del DPR
n. 203/1988.
- Articoli 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.).
L’art. 216 del TULS dispone che chiunque intenda attivare un impianto che produca vapori, gas o altra esalazione
insalubre o che sia pericolosa alla salute degli abitanti, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco,
il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a
determinate cautele. Il contravventore di questa norma incorreva in origine ad una ammenda: l’articolo 32 della legge
n. 689/1981 ha depenalizzato questo illecito, sostituendo la sanzione penale dell’ammenda con una sanzione ammini-
strativa di natura pecuniaria e di lieve entità.
L’art. 217 del TULS, invece, stabilisce che quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi
provenienti da impianti possono causare pericolo o danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da appli-
care per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza, provvedendo anche
d’ufficio in caso di inadempimento.
L’articolo 674 del codice penale
La mancanza di una adeguata ed effettiva tutela penale dell’inquinamento atmosferico ha condotto la Corte di
Cassazione a far rientrare i comportamenti lesivi della salubrità dell’aria e quindi della salute delle persone, nell’am-
bito del reato contravvenzionale di cui all’articolo 674 del codice penale (getto pericoloso di cose), con particolare
riferimento all’ipotesi della provocazione di emissioni di gas, di vapori o di fumo. Secondo l’art. 674 c.p., chiunque
getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offen-
dere o imbrattare o molestare le persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori
o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro.
In sostanza, ai sensi di un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 674 c.p. è divenuto una norma alter-
nativa e parallela, ma di efficacia di gran lunga più diretta e concreta, rispetto al DPR n. 203/1988, che rimane una di-
sciplina formale, scarsamente applicabile in concreto a livello penale.
L’art. 674 c.p., quindi, è stato, dalla Corte di Cassazione, ritenuto applicabile, in via generale, a tutti i casi di inquina-
mento atmosferico, causato da immissioni di gas, di fumi, di vapori e di polveri, con conseguenze potenzialmente dan-
nose o pericolose (e comunque sempre moleste) sulle persone. Anzi, la Corte di Cassazione ha, nel corso degli anni,
esteso l’applicabilità dell’art. 674 c.p. dagli scarichi di fumi provenienti da determinati tipi di lavorazioni artigiane
come falegnamerie, autocarrozzerie, lavanderie e verniciatori fino ai microinquinamenti con danno sulla normale vita
di relazione delle persone, come per esempio gli autoveicoli commerciali di grossa cilindrata lasciati, in sosta, inutil-
mente accesi per un lungo periodo di tempo in prossimità di abitazioni, senza dimenticare, ovviamente, i casi di immis-
sioni di fumi neri provenienti da trattamenti e stoccaggi mediante bruciatura di rifiuti, di copertoni o di materiali come
plastica e polistirolo.
La contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. costituisce reato di pericolo e non di danno. Pertanto, ai fini della responsa-
bilità penale, non è necessario , che le emissioni di gas, di fumo o di vapori provochino un effettivo danno, bastando
l’attitudine delle stesse a offendere, imbrattare, molestare persone, ossia ad arrecare ad esse disagio, fastidio o distur-
bo oppure a turbarne la normale vita quotidiana di lavoro e di relazione. Conseguentemente, trattandosi al tempo stes-
so di reato istantaneo, non è nemmeno richiesta la ripetizione di più atti, essendo sufficiente che l’emissione di gas,
fumo o vapori si verifichi una sola volta.
Per molestie alle persone deve intendersi una menomazione del potere di godimento spettante al titolare di un diritto,
cosicché molesto sarà qualsiasi evento idoneo a recare fastidio, disturbo o disagio alla persona, turbandone il suo quo-
tidiano ed abituale modo di vivere.
Ai fini del reato previsto dall’art. 674 c.p., si devono considerare comprese tra le sostanze inquinanti anche le
esalazioni di cattivi odori allorché questi si manifestino in modo continuativo e non occasionale, con caratteristiche di
forte fastidio (es. vomito, nausea...) e di evidente intollerabilità e comportino, al tempo stesso, conseguenze spiacevoli
nelle ordinarie attività di lavoro e di relazione (per es., forte imbarazzo nell’invitare i clienti nel proprio ufficio, non
poter sostare sulla terrazza di casa...).
La polizia giudiziaria può procedere d’ufficio all’applicazione di questo articolo. Non è necessaria una denuncia da
parte dei cittadini o di un’associazione ambientalista. L’ufficiale e/o agente di polizia giudiziaria che accerta di sua
iniziativa un inquinamento atmosferico in una certa zona può (o meglio deve) rilevare l’evento autonomamente, aven-
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