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diritto
                   do però cura di dimostrare che quel gas, vapore, polvere o fumo era potenzialmente idoneo a causare danni, molestia
                   od offesa alle persone residenti nella zona.
                   Ai fini probatori del reato in questione, non è necessario per la polizia giudiziaria ricorrere a particolari perizie tec-
                   niche, eseguite magari con sofisticati e costosi strumenti. È importante, invece, eseguire direttamente sul posto i primi
                   rilievi. A tal fine, risultano importantissimi i rilievi fotografici o televisivi, soprattutto in quei casi in cui è visibile
                   all’occhio umano la sostanza inquinante. Per esempio, la serie di foto che ritraggono, da diverse angolazioni e distanze,
                   una densa nube di fumo nero proveniente da un impianto che invade un centro abitato oppure lo strato di polveri scure
                   depositate sui davanzali delle finestre di alcune abitazioni, risulterà un buon elemento probatorio.
                   Altri importanti elementi probatori possono venire raccolti tramite la testimonianza messa a verbale di alcuni cittadi-
                   ni residenti nella zona inquinata.
                   Nei casi di maggiore gravità dell’inquinamento atmosferico, il fascicolo probatorio potrà essere arricchito mediante
                   l’acquisizione di certificati medici rilasciati ai residenti della zona, da cui si evince un nesso di causalità tra l’emissione
                   della sostanza inquinante e la diffusione di disturbi o malattie simili. Tuttavia, l’ufficiale e/o agente di polizia giudiziaria
                   deve tenere presente che, ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 674 c.p., l’evento punito non è un effetto
                   tossico o nocivo che provoca una intossicazione o peggio una malattia, ma soltanto la molestia alle persone. Pertanto,
                   è sufficiente provare l’effetto della potenziale molestia per la configurazione del reato. Se poi si accertano conseguen-
                   ze più gravi sulla salute degli abitanti della zona, a maggior ragione tutti gli estremi del reato sono conseguiti.
                   L’applicabilità del’art. 674 c.p. si estende anche ai casi di attività ed impianti aziendali autorizzati, nell’ipotesi in cui
                   le emissioni di gas, fumi o vapori superino il livello di ordinaria tollerabilità, valutato in relazione agli effetti prodotti
                   in danno dei soggetti che in concreto li subiscono. Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674
                   c.p. è, quindi, sufficiente che tali emissioni, seppur autorizzate dall’autorità regionale, superino il limite della normale
                   tollerabilità, oltrepassato il quale queste diventano moleste, con conseguente pericolo o danno per la salute dei citta-
                   dini e per la tutela dell’ambiente, la cui salvaguardia costituisce la finalità della norma incriminatrice. In sostanza, l’e-
                   sistenza di un’autorizzazione amministrativa per l’attività o l’impianto aziendale non è considerata una scriminante.
                   In questo caso, la polizia giudiziaria, ai fini probatori del reato e del suo elemento soggettivo (nella fattispecie: la
                   colpa), dovrà accertare e documentare agli atti del fascicolo da trasmettere alla Procura della Repubblica ogni condot-
                   ta imprudente e negligente, ogni omessa osservanza delle regole tecniche, ogni omessa vigilanza, ogni mancata veri-
                   fica e manutenzione degli impianti, così come previsto dai relativi protocolli.
                   In conclusione, si sottolinea che:
                   - il concorso tra il reato previsto dall’art. 674 c.p. con le contravvenzioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 del DPR n.
                   203/1988 è pienamente configurabile, in quanto esiste una compatibilità fra le norme richiamate;
                   - il tentativo di reato non è ammissibile rispetto all’art. 674 c.p., in quanto quest’ultimo contempla, non un delitto, ma
                   una contravvenzione;
                   - in applicazione dell’art. 674 c.p., l’arresto ed il fermo non sono mai consentiti alla polizia giudiziaria ed è ammesso
                   il sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p.


                                             NOVITA’ DALLA GAZZETTA UFFICIALE

                   1) Legge n.120 dell’1/6/2002, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n.129/L/2002, contenente la ratifica e la
                     piena ed intera esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
                     climatici, fatto in Giappone l’11 dicembre 1997.
                   2) Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia è stato prorogato all’1 gennaio
                     2003 dal decreto legge n. 122 del 20/6/2002, recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edi-
                     lizia e di espropriazione. Tale decreto legge è stato pubblicato sulla G.U. n.144/2002.
                   3) Decreto Ministeriale del 19/4/2002, pubblicato sulla G.U. n.148/2002, contenente il regolamento di attuazione delle
                     disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6, della legge finanziaria 2002, relativo alla detrazione di imposta del 36
                     per cento spettante a seguito dell’effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizza-
                     ti alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi idrogeologici.
                   4) Ordinanza n. 3221/2002, pubblicata sulla G.U. n.146/2002, recante disposizioni urgenti per la lotta attiva agli
                     incendi boschivi sul territorio nazionale. Con tale ordinanza, il Governo, su proposta del Ministro dell’Interno, ha
                     deciso lo stato di emergenza nazionale per meglio fronteggiare i rischi connessi agli incendi boschivi.
                   5) In data 6/6/2002 è stato siglato l’Accordo nazionale quadro per il personale del Corpo Forestale dello Stato dal
                     Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Corpo medesi-
                     mo. L’Accordo prevede specifici compensi ed indennità volti ad incentivare le attività operative ed i servizi speciali
                     svolti dal personale forestale. Inoltre, con tale Accordo viene riformata la disciplina degli istituti di reperibilità, di
                     turnazione, di riposo compensativo e del lavoro straordinario.
                     Si ricorda, infine, che in data 24/5/2002 il Consiglio dei Ministri ha approvato il contratto di lavoro per le Forze
                     di polizia dello Stato, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2005.
                   6) Decreto Ministeriale del 25/6/2002, pubblicato sulla G.U. n.159/2002, contenente la disciplina, le modalità ed i limi-
                     ti per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia da parte del Corpo Forestale dello Stato.
                   7) Decreto Ministeriale n.18 del 6/6/2002, pubblicato sulla G.U. n.160/2002, recante il cofinanziamento nazionale del
                     progetto “Conservazione degli habitat e delle specie del sito d’importanza comunitaria Bosco della Mesola (FE)”,
                     di cui al regolamento CE n.1655/2000 (strumento finanziario per l’ambiente - LIFE).
                   8) Con sentenza n. 6269/2002, il TAR Lazio ha accolto i ricorsi presentati da due distinti gruppi di forestali, dal WWF
                     Italia e dal Codacons avverso il DPCM del 11/5/2001 recante la regionalizzazione del Corpo Forestale dello Stato.
                     In sostanza, è stato annullato il DPCM, attuativo delle leggi Bassanini, nella parte in cui prevedeva il passaggio del
                     70 per cento del personale forestale dallo Stato alle regioni (6.580 dipendenti su 9.400).  Conseguentemente tutto
                     il Corpo Forestale rimane unitario a livello nazionale ed il personale forestale resta alle dipendenze dello Stato.



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