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diritto
Il materiale specifico a rischio di animali destinati al consumo umano, oltre ad essere ovviamente distrutto previa rimozione al momento
della macellazione, deve essere: a) colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l’indivi-
duazione di detto materiale anche dopo l’eventuale trasformazione preliminare e fino alla sua distruzione; b) raccolto e stoccato separatamen-
te, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale ad alto e basso rischio, in contenitori identificati mediante una targhetta
recante la dicitura “Materiale specifico a rischio” barrata da una striscia di colore rosso; c) trasportato in contenitori o automezzi per il tra-
sporto di materiale ad alto rischio, ai sensi del Decreto Interministeriale del 26/3/1994, concernente la raccolta ed il trasporto di rifiuti di ori-
gine animale; d) accompagnato fino al luogo di destinazione dall’apposito documento di trasporto che deve essere controfirmato dal veterina-
rio ufficiale.
Il materiale specifico a rischio deve essere distrutto: a) senza trasformazione preliminare, mediante incenerimento; b) previa trasformazione
preliminare, nelle discariche autorizzate e negli impianti di pretrattamento e successivo incenerimento del materiale ottenuto, a condizione
che il colorante od il marcatore sia individuabile anche dopo detta trasformazione preliminare. Invece, il materiale specifico a rischio riferito
ai corpi interi degli animali morti o abbattuti deve essere distrutto senza rimuovere o asportare parti o tessuti ancorché diversi da quelli non
considerati a rischio.
Fermi restando gli obblighi di rimozione e distruzione del materiale specifico a rischio, è vietato utilizzare le ossa della testa e le colonne ver-
tebrali di ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente. E’, altresì, vietato introdurre nel territorio nazionale il materiale
specifico a rischio, anche se destinato all’incenerimento o già sottoposto a trasformazione preliminare.
La violazione delle prescrizioni previste dal D.M. Sanità del 29/9/2000 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgi-
mento delle attività per un periodo minimo di 7 giorni e massimo di 180 giorni, a seconda della prescrizione violata.
In tema di mucca pazza bisogna segnalare anche l’Ordinanza del Ministro della sanità del 17/11/2000, pubblicata sulla G.U. n. 284/2000,
recante la modificazione dell’ordinanza ministeriale del 28/7/1994 concernente le misure di protezione per quanto riguarda la B.S.E. e la
somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi. Ai sensi di tale ordinanza è vietata la somministrazione agli erbivori di
mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali nonché la somministrazione a tutte le specie animali di alimenti per animali ottenuti
dai rifiuti di origine animale.
In merito alle sanzioni comminabili ai trasgressori della presente ordinanza sono sorte subito alcune questioni di attuazione. In effetti, trattan-
dosi di ordinanza emanata dall’Autorità sanitaria nazionale per ragioni di igiene pubblica, la prima ipotesi di reato configurabile dagli organi
di polizia giudiziaria è senza dubbio quella prevista dall’articolo 650 del codice penale: “chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a lire quattrocentomila”. Trattasi però di illecito contravvenzionale e dalle sanzioni tutt’altro che deterrenti. Infatti, anche
applicando il massimo della pena detentiva, il trasgressore, in base al meccanismo della sostituzione della pena, vedrà la sanzione quantifica-
ta in meno di 7 milioni di lire di ammenda. Considerato il notevole beneficio economico che il ricorso alle farine animali ha assicurato agli
allevatori ed ai loro fornitori, queste sanzioni costituiscono quasi un incentivo a commettere il reato. Molto probabilmente ben più punitiva,
anche perché immediata, in tali casi si può rivelare l’esecuzione della misura cautelare del sequestro sia del mangime vietato che degli stessi
animali alimentati con esso. Tuttavia, la disposizione dell’ordinanza vieta solo la condotta della somministrazione e non già anche la sem-
plice detenzione di questi mangimi illeciti. Pertanto, il semplice accertamento che l’allevatore detiene dei sacchi di farina animale all’interno
delle stalle esclude la violazione dell’ordinanza.
Appare, quindi, necessario ricorrere ad altre ipotesi di reato. Sicuramente, in questo caso è stato violato l’articolo 9 della legge n. 283/1962
recante il divieto di detenere sostanze non consentite sui luoghi di produzione alimentare, quale certamente è un allevamento. Purtroppo,
però, poco più di un anno fa, con opinabile lungimiranza, il legislatore ha depenalizzato questo reato, come d’altronde ha fatto per la stessa
legge-quadro sui mangimi (n. 281/1963).
Non rimane allora che tentare la strada di configurare, per questi casi, l’applicazione dei più gravi delitti contro la pubblica incolumità previ-
sti dal codice penale: da quello di epidemia (art. 438) a quello di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari pericolose per la salu-
te pubblica (art. 440) o di commercio di sostanze alimentari nocive e pericolose (art. 444) oppure sino alla loro ipotesi colposa (art. 452).
Queste ipotesi di reato sono state finora tutte quante singolarmente perseguite dalle varie Procure della Repubblica investite dalle indagini di
polizia giudiziaria sulla mucca pazza. Molto probabilmente un’altra Procura potrebbe impostare la repressione delle violazioni commesse su
questa materia prevedendo anche le ipotesi di reato poste a tutela dell’economia pubblica. Infatti, ai sensi dell’articolo 500 del codice penale
“chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio
zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Tale ipotesi di reato non è così infondata e merita invece una
attenta riflessione, avuto riguardo al fatto che l’intera filiera della zootecnia, da questa vicenda ne uscirà malconcia, con notevoli perdite e
ingenti danni.
Si assiste, quindi, ad una eterogeneità di impostazione della repressione delle violazioni commesse in materia di mucca pazza veramente
notevole, come si evince dal fatto che gli illeciti possono spaziare dalla semplice sanzione amministrativa al modesto reato contravvenziona-
le, per poi finire anche nel campo dei più gravi delitti contro l’incolumità pubblica. Le incertezze medico-scientifiche che seguono la compli-
cata vicenda della mucca pazza si stanno, pertanto, riflettendo anche sul piano delle sanzioni da comminare.
Da ultimo, si segnala l’articolo 7-quater della suindicata legge n. 49/2001, il quale prevede delle sanzioni amministrative per chi ha violato
le disposizioni stabilite dagli articoli 22 e 23 della legge-quadro sui mangimi, così come modificati dall’articolo 7-quater medesimo. Le fatti-
specie illecite disciplinate sono varie: dalla violazione delle norme igienico-sanitarie alla preparazione, commercializzazione, distribuzione
od uso delle farine animali. E’ sanzionato anche l’allevatore che ha contraffatto l’identificazione dei capi bovini.
In merito all’identificazione degli animali, si evidenzia il D.P.R. n. 437/2000, sulla G.U. n. 30/2001, recante il regolamento che fissa le
modalità di identificazione e registrazione dei bovini che transitano sul territorio nazionale. Tale decreto prevede la marchiatura degli ani-
mali al momento della nascita (apposizione di un marchio auricolare riportante un numero di codice a cui corrisponde una cedola di identifi-
cazione), l’attribuzione ad ognuno di essi di un passaporto rilasciato dal Servizio veterinario della A.S.L. del luogo e la registrazione di tutti i
loro dati in una banca dati informatica. Infine, il marchio auricolare non può essere né tolto né sostituito ed in caso di smarrimento deve
riportare lo stesso numero di codice.
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