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diritto
Rassegna giuridico-legislativa di interesse ambientale
a cura di Alessandro Cerofolini
1. POLIZIA IDRAULICA E DISSESTO IDROGEOLOGICO.
Sulla G.U. n. 288 del 11/12/2000 è stata pubblicata la legge n. 365/2000 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 279/2000,
recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché norme a favore delle
zone colpite da calamità naturali. In particolare, il Corpo forestale dello Stato - d’intesa con le regioni, le province, i comuni, i provveditorati
alle OO.PP., le comunità montane, i consorzi di bonifica e sotto il coordinamento dell’Autorità di bacino competente - è chiamato ad effet-
tuare, oltre ad un capillare controllo del territorio ai fini del dissesto idrogeologico, un’attività straordinaria di polizia idraulica sui corsi
d’acqua demaniale e sulle relative pertinenze a mezzo di sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare
pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, tale attività
di sorveglianza deve essere effettuata con particolare attenzione su : a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinen-
ze; b) gli invasi artificiali; c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti; d) le situazioni
d’impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all’accumulo di inerti e relative opere di dragaggio; e) l’apertura
di cave ed il prelievo di materiale litoide; f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini; g) l’efficienza e la fun-
zionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione; h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allar-
me. Tali attività straordinarie di sorveglianza devono essere realizzate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, nei seguenti casi:
1) per le zone danneggiate dalle recenti calamità idrogeologiche, entro 120 giorni a partire dal 12/12/2000;
2) automaticamente, ope legis, nelle zone interessate ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della vigente normativa.
Inoltre, vengono introdotte alcune sostanziali modifiche alla normativa disciplinante l’individuazione dell’Autorità forestale. Infatti, a parti-
re dal 12/12/2000, nelle sole regioni danneggiate dalle recenti calamità idrogeologiche, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo,
in zone sottoposte al vincolo idrogeologico, deve inoltrare richiesta al Sindaco del comune su cui insiste l’area boschiva sottoposta a taglio.
Conseguentemente, nelle suddette regioni, il Corpo forestale dello Stato competente per territorio – unitamente all’apposita commissione
comunale, all’Autorità di bacino, alla sovrintendenza ai beni ambientali ed alla regione - è tenuto a rilasciare il proprio parere, al Sindaco del
comune posto in zona soggetta al vincolo idrogeologico, ai fini del rilascio del nulla osta per i tagli di bosco, anche ceduo. Tale nuova norma,
introducendo ulteriori passaggi amministrativi e coinvolgendo nell’iter burocratico nuovi soggetti pubblici, alcuni dei quali privi della neces-
saria competenza tecnica, produrrà soltanto un appesantimento dell’intera procedura di autorizzazione al taglio, anziché semplificarla, come
era invece auspicabile. Per questi motivi il Mi.P.A.F. si sta attivando in sede legislativa per abrogare tale norma, ripristinando la situazione
quo ante.
Ancora, l’articolo 3-ter stabilisce che, nelle zone danneggiate da calamità idrogeologiche, la ricostruzione di unità immobiliari, impianti ed
infrastrutture può essere consentita, previo accertamento della compatibilità effettuato dalle regioni e dall’Autorità di bacino, solo al di
fuori delle seguenti aree:
1) aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d’acqua, situati nei territori
dei comuni per i quali lo stato di emergenza è stato determinato da fenomeni di inondazione nonché dei comuni o delle località definiti ad
alto rischio idrogeologico nei piani straordinari previsti dalla legge n. 267/1998 ed indicati nelle tabelle allegate al decreto legge n.
279/2000. Giova sottolineare che queste ultime tabelle devono essere integrate con i comuni interessati dalle recenti calamità, non appena
saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dall’Agenzia di protezione civile;
2) aree con probabilità di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come identificate con delibera
dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale o dalle regioni per i rimanenti bacini idrografici e
che non siano già ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassesto idrogeologico o di
sicurezza idraulica, ai sensi della legge n. 183/1989.
Si segnala, infine, che la presente legge, prevede che i dati ambientali e territoriali di interesse per le attività di difesa del suolo e di assesto
del territorio, in possesso di ciascuna pubblica amministrazione, siano acquisiti e resi disponibili a tutti gli enti interessati, a cura del
Ministero dell’ambiente, senza oneri e in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell’ambito dell’ambito del sistema cartografico
di riferimento.
2. MUCCA PAZZA: CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI.
Sulla G.U. n. 59/2001 è stata pubblicata la legge n. 49/2001, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 1/2001, recante disposi-
zioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio.
In particolare, il Corpo forestale dello Stato - insieme ai Carabinieri, alla Finanza e all’Ispettorato repressione frodi - è chiamato ad effettua-
re dei controlli sulle operazioni di incenerimento relative allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio per la B.S.E. non-
ché sulle operazioni di stoccaggio relative all’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio disposte dall’A.G.E.A..
Il materiale specifico a rischio è quello definito tale dal D.M. Sanità del 29/9/2000, pubblicato sulla G.U. n. 263/2000, così come modifica-
to dal D.M. Sanità del 30/12/2000, pubblicato sulla G.U. n. 31/2001. Ossia, è considerato materiale specifico a rischio il cranio, inclusi il
cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale di bovini di età superiore a dodici mesi e l’intero intestino dal duodeno al retto di bovini di
tutte le età; il cranio, le tonsille, il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi, la milza di ovini e caprini di tutte le età.
Sono considerati materiali specifici a rischio anche l’intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qua-
lunque età nonché qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dai suindicati tessuti a rischio fino a quando non sia stato distrutto.
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