Page 17 - Bullismo&Cyberbullismo
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ART. 90-BIS C.P.P. (INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA)
1. Alla persona offesa, sia dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in
una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume
nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del
luogo del processo e della imputazione e, ove costituita, parte civile, al diritto a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni
di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del
procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono esse disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
j) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al
procedimento penale;
k) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
l) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo
152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
m) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
n) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza
e alle case rifugio.

