Page 17 - Bullismo&Cyberbullismo
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ART. 90-BIS C.P.P. (INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA)

            1. Alla persona offesa, sia dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in

            una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

                a)  alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume

                    nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del

                    luogo  del  processo  e  della  imputazione  e,  ove  costituita,  parte  civile,  al  diritto  a


                    ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

                b)  alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni

                    di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;

                c)  alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

                d)  alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

                e)  alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del

                    procedimento;

                f)   alle eventuali misure di protezione che possono esse disposte in suo favore;

                g)  ai  diritti  riconosciuti  dalla  legge  nel  caso  in  cui  risieda  in  uno  Stato  membro


                    dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

                h)  alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

                i)  alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

                j)   alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al

                    procedimento penale;

                k)  alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

            l)  alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo


               152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

                m)  alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di

                    sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la

                    causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

                n)  alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza

                    e alle case rifugio.
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