Page 16 - Bullismo&Cyberbullismo
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Terminate le indagini, il Pubblico Ministero decide se fare richiesta per l’archiviazione
al Giudice Per le Indagini Preliminari (G.I.P.) o fare richiesta per il Rinvio a Giudizio. Se
il G.I.P accetta la richiesta di Archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti si va
al Processo ove si decide se assolvere o condannare l’autore del reato.
SOLO IN CASO DI CYBERBULLISMO PUOI ANCHE…
AGIRE AMMINISTRATIVAMENTE nei confronti del bullo (di età superiore agli
anni 14) recandoti presso i Carabinieri/Polizia ove potrai presentare l’istanza di
ammonimento al Questore. La richiesta deve contenere una dettagliata descrizione dei
fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti
quanto esposto.
Quando è possibile ricorrere all’ammonimento?
Soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata
formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o
trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti
di un altro minorenne.
Chi può avanzare la richiesta di ammonimento?
La richiesta di ammonimento può essere avanzata dal minore che abbia compiuto i
quattordici anni o dal genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale. Il minore infra-
quattordicenne è sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la
responsabilità genitoriale.
Cosa succede dopo la richiesta di ammonimento?
Se l’istanza è ritenuta fondata, dopo opportune indagini, il Questore convoca il minore
responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà
genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una
condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.
Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

