Page 16 - Bullismo&Cyberbullismo
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Terminate le indagini, il Pubblico Ministero decide se fare richiesta per l’archiviazione

               al Giudice Per le Indagini Preliminari (G.I.P.) o fare richiesta per il Rinvio a Giudizio. Se

               il G.I.P accetta la richiesta di Archiviazione la denuncia viene archiviata altrimenti si va

               al Processo ove si decide se assolvere o condannare l’autore del reato.



               SOLO IN CASO DI CYBERBULLISMO PUOI ANCHE…


               AGIRE  AMMINISTRATIVAMENTE  nei  confronti  del  bullo  (di  età  superiore  agli

               anni  14)  recandoti  presso  i  Carabinieri/Polizia  ove  potrai  presentare  l’istanza  di

               ammonimento al Questore. La richiesta deve contenere una dettagliata descrizione dei

               fatti,  delle  persone  a  qualunque  titolo  coinvolte  ed  eventuali  allegati  comprovanti

               quanto esposto.


               Quando è possibile ricorrere all’ammonimento?


               Soltanto  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  reati  perseguibili  d’ufficio  o  non  sia  stata

               formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di diffamazione, minaccia o

               trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti

               di un altro minorenne.


               Chi può avanzare la richiesta di ammonimento?

               La  richiesta  di  ammonimento  può  essere  avanzata  dal  minore  che  abbia  compiuto  i

               quattordici anni o dal genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale. Il minore infra-

               quattordicenne è sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la

               responsabilità genitoriale.


               Cosa succede dopo la richiesta di ammonimento?


               Se l’istanza è ritenuta fondata, dopo opportune indagini, il Questore convoca il minore

               responsabile  insieme  ad  almeno  un  genitore  o  ad  altra  persona  esercente  la  potestà

               genitoriale; procede quindi ad ammonire oralmente il minore, invitandolo a tenere una

               condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi.

               Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
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