Page 15 - Bullismo&Cyberbullismo
P. 15

PRESENTARE DENUNCIA/QUERELA


               I reati che possono configurare il bullismo sono molteplici a seconda di come si esprime

               il  comportamento  dell’autore.  Per  tale  ragione  i  termini  di  presentazione  della


               denuncia/querela variano a seconda del reato configurato.

               La denuncia/querela può essere presenta dalla persona offesa o da persone che sono a

               conoscenza di soggetti che subiscono atti di bullismo presso le caserme dei Carabinieri

               o gli uffici della Polizia di Stato.

               Se,  a  seguito  di  atti  di  bullismo,  hai  subìto  lesioni  o  percosse  da  parte  del  bullo,  è

               consigliabile recarsi presso un Pronto Soccorso Ospedaliero o altra struttura sanitaria

               per ricevere le cure necessarie, prima di sporgere querela.

               N.B: se la prognosi supera i 20 giorni, il medico ne darà comunicazione direttamente

               all’Autorità Giudiziaria, la quale procederà d’ufficio nei confronti dell’autore del reato.


               Durante la formalizzazione della querela, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria ti fornirà le

               informazioni  utili  per  la  tua  tutela  (numero  di  pubblica  utilità  “1522”  e  dei  centri

               antiviolenza presenti sul territorio).


               Cosa succede dopo una denuncia/querela?


               Viene  comunicata  la  notizia  di  reato  all’Autorità  giudiziaria,  e  vengono  svolte  le

               indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato. La polizia Giudiziaria inoltra

               la  denuncia/querela  alla  Procura  della  Repubblica.  Dopo  aver  formalizzato  la

               denuncia/querela, è probabile che l’Autorità Giudiziaria disponga l’ascolto del minore

               per meglio circoscrivere i fatti accaduti. In tal caso si procederà ad ascoltare il minore in

               modalità protetta avvalendosi di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile (così

               come previsto dall’art. 351 c.p.p. e in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di

               Lanzarote all’art. 35 lett. c, ove prevede che le audizioni dei minori siano condotte da

               professionisti formati allo scopo).


               L’audizione protetta verrà svolta in sale appositamente adibite presso le Procure della

               Repubblica, i Comandi Arma, e/o altri locali idonei messi a disposizione da altri Enti

               locali.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20