Page 8 - Rassegna 2018-4
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dati di difficile lettura, con una condivisione solo parziale degli orientamenti as-
               sunti nel periodo indicato e senza poter identificare né una bocciatura delle scel-
               te adottate ma neppure un totale e diffuso sostegno.
                    L’Avvocato Paolo Busco, alla luce dei recenti fenomeni migratori, affronta,
               invece, da una angolatura del tutto particolare, la problematica correlata con
               l’odioso crimine del traffico di esseri umani. L’articolo esamina l’esercizio della
               giurisdizione della Corte penale internazionale per rilevare quali siano i limiti
               operativi di questo organo. È vero che, a ragione del dinamismo dei fenomeni
               migratori e, soprattutto, di quelle insospettabili capacità di adeguamento alle di-
               verse realtà da parte degli speculatori (che sfruttano impietosamente la dispera-
               zione di tanta gente così da rieditarsi con forme e percorsi sempre nuovi), si rea-
               lizzano le vie di fuga per sfuggire al presidio di legalità, ben conoscendo, tali sog-
               getti, come sfruttare tutte le debolezze insite nella rigidità normativa. Il contri-
               buto dell’Avvocato Busco mette puntualmente in evidenza, a fini meramente co-
               struttivi, le competenze troppo circoscritte della citata Corte, limitate a specifi-
               che categorie di crimini, peraltro sottoposte a precise condizioni, tali da restrin-
               gere inopportunamente i poteri sanzionatori e repressivi della Corte stessa.
                    Abbiamo poi il piacere di “ospitare” le interessanti considerazioni della
               Professoressa  Anna  Lucia  Valvo,  Ordinario  di  Diritto  dell’Unione  europea
               presso l’Università “Kore” di Enna, svolte a margine di una pronuncia della
               Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla violazione della
               libertà di circolazione dell’individuo, quando questo impedimento sia realizzato
               con l’imposizione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Il dispo-
               sitivo in argomento ha condannato l’Italia, ritenuto responsabile, nel caso di
               specie, della limitazione imposta ad un suo cittadino, al quale è stata applicata
               la misura costrittiva. Come è noto, le misure cautelari di prevenzione sono state
               oggetto di frequenti e non univoche valutazioni giurisprudenziali e, in partico-
               lare, quando si tratti di valutare la pericolosità sociale dell’individuo. Il richiamo
               della Corte di Strasburgo viene a riaffermare l’esigenza di identificare in modo
               puntuale e chiaro gli elementi fattuali della condotta personale per valutarne la
               rischiosità e il commento che pubblichiamo ci riserva sottolineature preziose,
               utili a comprendere la logica cui deve ispirarsi una corretta determinazione li-
               mitativa della libertà personale.

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