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PAGINE DI STORIA



                                                                                La reazione


                                                                       al brigantaggio il 15



            dire la propria con conquiste coloniali, vitali per lo svi-  agosto 1863 vide
            luppo economico, l’accesso a materie prime a basso
            costo e i punti di appoggio per i commerci interconti-
            nentali. Da condannare invece l’inerzia dimostrata nei  l’adozione della legge
            confronti della riforma agraria: i contadini avevano ap-
            prietà delle terre, ma come accaduto in Sardegna con la “Pica”, in vigore fino
            poggiato Garibaldi col miraggio di accedere alla pro-

            legge delle chiudende, si era agevolato il ceto più ricco.
            La reazione al brigantaggio il 15 agosto 1863 vide l’ado-  al 31 dicembre 1865,
            zione  della  legge  “Pica” (dal  promotore,  il  deputato
            abruzzese Giuseppe Pica), in vigore fino al 31 dicembre      in base alla quale
            1865, in base alla quale l'autorità militare assumeva il
            governo delle province dichiarate affette dal fenomeno.
            In queste aree (grosso modo quelle ora identificate in       l’autorità militare
            Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, provincia di
            Foggia, Calabria con l’eccezione di Reggio) era sancita  assumeva il governo
            la giurisdizione dei Tribunali Militari Straordinari per
            giudicare i briganti catturati che avessero opposto resi-        delle province
            stenza armata. Secondo alcuni con la “Pica” la repres-
            sione diventava ancora più feroce di quanto non fosse
            stata fino ad allora e anche se presentata come “mezzo       dichiarate affette
            eccezionale e temporaneo di difesa”, l'opposizione la de-
            nunciò come violazione dell'art. 71 dello Statuto del           dal fenomeno
            Regno: il cittadino “veniva distolto dai suoi giudici natu-
            rali” e sottoposto alle procedure del Codice Penale Mi-
            litare. La legge passò comunque a larga maggioranza.
            Alcuni autori, al contrario, sostennero che essa mise un  gen. Regis. Pertanto gli abusi accadevano, magari “tra-
            freno agli arbitrii dei militari, lì ove statuiva che solo i  sformando” feriti da catturare o briganti arresisi in killed
            briganti presi con le armi in pugno e in atto di resistere  in action, per la rabbia provocata da eccesso di adrenalina
            potessero essere soggetti alla giurisdizione militare, che  e desiderio di vendetta, e per evitare lungaggini buro-
            prevedeva l’immediata fucilazione. La documentazione    cratiche e un trasporto di feriti e prigionieri che, co-
            d’archivio evidenzia come comandanti di alto livello    munque, avrebbe richiesto sforzi e impegno. Del resto
            siano intervenuti per reprimere o, almeno, stigmatizzare,  ove era in vigore la “Pica” la fucilazione di chi aveva op-
            esecuzioni affrettate, sottolineando come le Corti Mili-  posto resistenza armata sarebbe stata solamente diffe-
            tari non fossero competenti se il prigioniero fosse di-  rita. Ove essa non era invece applicabile era noto come
            sarmato e non avesse opposto resistenza, o se l’episodio  le corti ordinarie, in cui erano presenti magistrati del-
            avesse avuto luogo in aree diverse da quelle in cui la  l’ex-regno delle Due Sicilie, fossero sovente indulgenti,
            legge speciale si applicava. Il Generale La Marmora, ti-  con proscioglimenti motivati in maniera cavillosa.
            tolare del 6° Gran Comando di Napoli, ebbe a diffidare i  Il comportamento delle due parti fu a volte crudele e
            comandi dalle fucilazioni ingiustificate, lo stesso fece il  feroce: un esempio emblematico i fatti di Casalduni e




                                                                      NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO IV  9
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