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PAGINE DI STORIA
La reazione
al brigantaggio il 15
dire la propria con conquiste coloniali, vitali per lo svi- agosto 1863 vide
luppo economico, l’accesso a materie prime a basso
costo e i punti di appoggio per i commerci interconti-
nentali. Da condannare invece l’inerzia dimostrata nei l’adozione della legge
confronti della riforma agraria: i contadini avevano ap-
prietà delle terre, ma come accaduto in Sardegna con la “Pica”, in vigore fino
poggiato Garibaldi col miraggio di accedere alla pro-
legge delle chiudende, si era agevolato il ceto più ricco.
La reazione al brigantaggio il 15 agosto 1863 vide l’ado- al 31 dicembre 1865,
zione della legge “Pica” (dal promotore, il deputato
abruzzese Giuseppe Pica), in vigore fino al 31 dicembre in base alla quale
1865, in base alla quale l'autorità militare assumeva il
governo delle province dichiarate affette dal fenomeno.
In queste aree (grosso modo quelle ora identificate in l’autorità militare
Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, provincia di
Foggia, Calabria con l’eccezione di Reggio) era sancita assumeva il governo
la giurisdizione dei Tribunali Militari Straordinari per
giudicare i briganti catturati che avessero opposto resi- delle province
stenza armata. Secondo alcuni con la “Pica” la repres-
sione diventava ancora più feroce di quanto non fosse
stata fino ad allora e anche se presentata come “mezzo dichiarate affette
eccezionale e temporaneo di difesa”, l'opposizione la de-
nunciò come violazione dell'art. 71 dello Statuto del dal fenomeno
Regno: il cittadino “veniva distolto dai suoi giudici natu-
rali” e sottoposto alle procedure del Codice Penale Mi-
litare. La legge passò comunque a larga maggioranza.
Alcuni autori, al contrario, sostennero che essa mise un gen. Regis. Pertanto gli abusi accadevano, magari “tra-
freno agli arbitrii dei militari, lì ove statuiva che solo i sformando” feriti da catturare o briganti arresisi in killed
briganti presi con le armi in pugno e in atto di resistere in action, per la rabbia provocata da eccesso di adrenalina
potessero essere soggetti alla giurisdizione militare, che e desiderio di vendetta, e per evitare lungaggini buro-
prevedeva l’immediata fucilazione. La documentazione cratiche e un trasporto di feriti e prigionieri che, co-
d’archivio evidenzia come comandanti di alto livello munque, avrebbe richiesto sforzi e impegno. Del resto
siano intervenuti per reprimere o, almeno, stigmatizzare, ove era in vigore la “Pica” la fucilazione di chi aveva op-
esecuzioni affrettate, sottolineando come le Corti Mili- posto resistenza armata sarebbe stata solamente diffe-
tari non fossero competenti se il prigioniero fosse di- rita. Ove essa non era invece applicabile era noto come
sarmato e non avesse opposto resistenza, o se l’episodio le corti ordinarie, in cui erano presenti magistrati del-
avesse avuto luogo in aree diverse da quelle in cui la l’ex-regno delle Due Sicilie, fossero sovente indulgenti,
legge speciale si applicava. Il Generale La Marmora, ti- con proscioglimenti motivati in maniera cavillosa.
tolare del 6° Gran Comando di Napoli, ebbe a diffidare i Il comportamento delle due parti fu a volte crudele e
comandi dalle fucilazioni ingiustificate, lo stesso fece il feroce: un esempio emblematico i fatti di Casalduni e
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 3 ANNO IV 9