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Tutela della flora spontanea in Italia




                                               Lazio



               Legge regionale n. 61 del 19 settembre 1974 – “Norme per la
                  protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”


                  È una legge specifica per la tutela della flora spontanea. L’art. 1 elen-
               ca le specie arbustive ed erbacee considerate rare o particolarmente no-
               tevoli delle biocenosi del territorio laziale. Queste piante sono raccogli-
               bili, giornalmente e pro-capite, per tutte le specie fino ad un massimo
               di cinque assi fiorali.
                  L’art. 3, invece, vieta in modo assoluto, la raccolta o la detenzione in-
               giustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti alle se-
               guenti specie molto rare o in via d’estinzione:
               - Asphodeline lutea (L) Rchb.
               - Biarum tenuifolium Scott.
               - Carex grioletii Roem.
               - Chamaerops humilis L.
               - Daphne oleaefolia Lam.
               - Ilex aquifolium L.
               - Linaria purpurea Mill.
               - Linaria rubrifolia Rob. & Cast.
               - Narcissus poeticus L.
               - Pancratium maritimum L.
               - Vitex agnus-castus L.
                  Chi, invece, intende raccogliere parti di piante della specie Atropa bel-
               ladonna L. e Urginea marittima (L.) Baker, dichiarate officinali dal R.D. 26
               maggio 1932, n. 772, dovrà procurarsi l’apposita autorizzazione rilascia-
               ta dal Sindaco previo parere obbligatorio e vincolante dell’Assessore
               Regionale all’Agricoltura. Quest’ultimo può autorizzare, con decreto
               motivato e previo pagamento all’erario regionale di una tassa di conces-
               sione di Euro 5,16, i soggetti di cui all’art. 2, comma secondo, alla rac-
               colta anche delle piante delle specie di cui all’art. 3 per fini ritenuti degni
          Anno
               di tutela nonché, senza onere di tassa, istituti scientifici pubblici o rico-
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               nosciuti dallo Stato a quella di tutte le specie protette, previa autorizza-
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