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Tutela della flora spontanea in Italia
Lazio
Legge regionale n. 61 del 19 settembre 1974 – “Norme per la
protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea”
È una legge specifica per la tutela della flora spontanea. L’art. 1 elen-
ca le specie arbustive ed erbacee considerate rare o particolarmente no-
tevoli delle biocenosi del territorio laziale. Queste piante sono raccogli-
bili, giornalmente e pro-capite, per tutte le specie fino ad un massimo
di cinque assi fiorali.
L’art. 3, invece, vieta in modo assoluto, la raccolta o la detenzione in-
giustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti alle se-
guenti specie molto rare o in via d’estinzione:
- Asphodeline lutea (L) Rchb.
- Biarum tenuifolium Scott.
- Carex grioletii Roem.
- Chamaerops humilis L.
- Daphne oleaefolia Lam.
- Ilex aquifolium L.
- Linaria purpurea Mill.
- Linaria rubrifolia Rob. & Cast.
- Narcissus poeticus L.
- Pancratium maritimum L.
- Vitex agnus-castus L.
Chi, invece, intende raccogliere parti di piante della specie Atropa bel-
ladonna L. e Urginea marittima (L.) Baker, dichiarate officinali dal R.D. 26
maggio 1932, n. 772, dovrà procurarsi l’apposita autorizzazione rilascia-
ta dal Sindaco previo parere obbligatorio e vincolante dell’Assessore
Regionale all’Agricoltura. Quest’ultimo può autorizzare, con decreto
motivato e previo pagamento all’erario regionale di una tassa di conces-
sione di Euro 5,16, i soggetti di cui all’art. 2, comma secondo, alla rac-
colta anche delle piante delle specie di cui all’art. 3 per fini ritenuti degni
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di tutela nonché, senza onere di tassa, istituti scientifici pubblici o rico-
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nosciuti dallo Stato a quella di tutte le specie protette, previa autorizza-
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