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Tutela della flora spontanea in Italia
Umbria
Legge regionale n. 28 del 19 novembre 2001 – “Testo unico
regionale per le foreste”
È una legge che tratta esaurientemente sia i problemi forestali che
quelli rigurdati la tutela della flora spontanea.
Le finalità sono riassunte nell’art. 1 ricordando che disciplina organi-
camente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo
del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora
spontanea e del territorio sotto l’aspetto idrogeologico.
Promuove la gestione sostenibile delle foreste al fine di ottimizzare il
mantenimento, la conservazione e l’utilizzazione degli ecosistemi fore-
stali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche
che essi svolgono. Inoltre, detta norme per l’organizzazione ed il coor-
dinamento dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi.
La Regione Umbria per rendere attuabile la legge regionale n.
28/2001 ha approvato, altresì, il regolamento regionale n. 7 del 17 di-
cembre 2002.
La normativa risalta enormemente gli aspetti paesaggistici della
Regione, tanto che, l’articolo 12, sottopone a tutela alcune categorie di
alberi ed in special modo quelli che:
- hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e porta-
mento;
- sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tra-
dizionale;
- ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di cul-
to ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
L’art. 14 sottopone e tutela tutte le specie erbacee ed arbustive per le
quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento e il commercio. 9 n.
L’art. 105 del Regolamento Regionale n. 7/2002, invece, stabilisce al -
punto 1 che l’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi del- III
Anno
l’art. 12 della L.R. 28/2001 è riportato nell’allegato “U”, mentre al pun-
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