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Tutela della flora spontanea in Italia




                                           Umbria



            Legge regionale n. 28 del 19 novembre 2001 – “Testo unico
               regionale per le foreste”


               È una legge che tratta esaurientemente sia i problemi forestali che
            quelli rigurdati la tutela della flora spontanea.
               Le finalità sono riassunte nell’art. 1 ricordando che disciplina organi-
            camente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo
            del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora
            spontanea e del territorio sotto l’aspetto idrogeologico.
               Promuove la gestione sostenibile delle foreste al fine di ottimizzare il
            mantenimento, la conservazione e l’utilizzazione degli ecosistemi fore-
            stali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche
            che essi svolgono. Inoltre, detta norme per l’organizzazione ed il coor-
            dinamento dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
            gli incendi boschivi.
               La Regione Umbria per rendere attuabile la legge regionale n.
            28/2001 ha approvato, altresì, il regolamento regionale n. 7 del 17 di-
            cembre 2002.
               La normativa risalta enormemente gli aspetti paesaggistici della
            Regione, tanto che, l’articolo 12, sottopone a tutela alcune categorie di
            alberi ed in special modo quelli che:
            - hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e porta-
               mento;
            - sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tra-
               dizionale;
            - ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di cul-
               to ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
               L’art. 14 sottopone e tutela tutte le specie erbacee ed arbustive per le
            quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento e il commercio.           9  n.
               L’art. 105 del Regolamento Regionale n. 7/2002, invece, stabilisce al    -
            punto 1 che l’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi del-  III
                                                                                        Anno
            l’art. 12 della L.R. 28/2001 è riportato nell’allegato “U”, mentre al pun-

                                                                        SILVÆ         77
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