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Tutela della flora spontanea in Italia
to 2 che l’elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai
sensi dell’art. 14 della legge 28/2001 è riportato nell’allegato “V”.
Le specie erbacee ed arbustive tutelate possono essere raccolte e
commercializzate, previa autorizzazione, solo per scopi scientifici, di-
dattici, farmaceutici ed officinali.
Le Comunità montane rilasciano le autorizzazioni all’abbattimento e
spostamento degli alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpa-
zione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela quando gli
stessi alberi e le stesse specie arbustive ed erbacee non ricadono nelle
zone indicate al comma 4 dell’art. 3.
I Comuni rilasciano le autorizzazioni quando gli alberi e le specie er-
bacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al
D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti gli insediamenti
commerciali. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione è subordinata al pa-
rere della Comunità Montana.
Inoltre la Regione Umbria con legge regionale n. 27 del 24 marzo
2000 – Piano Urbanistico Territoriale – ha individuato le zone di eleva-
ta diversità floristico-vegetazionale (art. 12), attraverso:
1) Il PUT che indica nella carta n. 8 le zone ad elevata diversità
floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche
e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero
naturalistico;
2) Il PTCP che, anche sulla base di indicazioni del punto precedente,
sviluppa programmi specifici per la definizione degli ambiti di mas-
sima tutela e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui
seguenti obiettivi;
a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche
rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell’Italia
centrale o di interesse fitogeografico regionale di cui all’allegato
“A” della legge r. n. 27/2000;
b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attra-
verso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sosti-
tuzione di quelle già presenti, salvo i casi in cui l’introduzio-
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ne e il loro mantenimento rientri nell’ambito dell’attività
produttiva.
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