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Tutela della flora spontanea in Italia


               to 2 che l’elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai
               sensi dell’art. 14 della legge 28/2001 è riportato nell’allegato “V”.
                  Le specie erbacee ed arbustive tutelate possono essere raccolte e
               commercializzate, previa autorizzazione, solo per scopi scientifici, di-
               dattici, farmaceutici ed officinali.
                  Le Comunità montane rilasciano le autorizzazioni all’abbattimento e
               spostamento degli alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpa-
               zione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela quando gli
               stessi alberi e le stesse specie arbustive ed erbacee non ricadono nelle
               zone indicate al comma 4 dell’art. 3.
                  I Comuni rilasciano le autorizzazioni quando gli alberi e le specie er-
               bacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al
               D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti gli insediamenti
               commerciali. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione è subordinata al pa-
               rere della Comunità Montana.
                  Inoltre la Regione Umbria con legge regionale n. 27 del 24 marzo
               2000 – Piano Urbanistico Territoriale – ha individuato le zone di eleva-
               ta diversità floristico-vegetazionale (art. 12), attraverso:
               1) Il PUT che indica nella carta n. 8 le zone ad elevata diversità
                  floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche
                  e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero
                  naturalistico;
               2) Il PTCP che, anche sulla base di indicazioni del punto precedente,
                  sviluppa programmi specifici per la definizione degli ambiti di mas-
                  sima tutela e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui
                  seguenti obiettivi;
                  a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche
                     rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell’Italia
                     centrale o di interesse fitogeografico regionale di cui all’allegato
                     “A” della legge r. n. 27/2000;
                  b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attra-
                     verso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sosti-
                     tuzione di quelle già presenti, salvo i casi in cui l’introduzio-
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                     ne e il loro mantenimento rientri nell’ambito dell’attività
                     produttiva.
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