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Tutela della flora spontanea in Italia
Toscana
Legge regionale n. 56 del 6 aprile 2000 – “Norme per la
conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge
regionale 11 aprile 1995, n. 49”
È una legge non diretta alla specifica difesa della flora spontanea ma
tutela e riconosce la biodiversità, in attuazione al D.P.R. 8 settembre
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE, relativo alla conservazione degli habitat naturali e semina-
turali, nonché della flora e della fauna) e in conformità con la Direttiva
79/409/CEE, concernete la conservazione degli uccelli selvatici. In
Particolare la Regione tutela la diversità:
- delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;
- degli habitat;
- di altre forme naturali del territorio.
La legge contiene, tra l’altro, appositi allegati nei quali sono stati indi-
viduati le specie vegetali protette ( allegato “C”) e le specie vegetali sog-
gette a limitazione nella raccolta (allegato “C1”). Il divieto consiste nel-
l’evitare il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.
L’Amministrazione Provinciale ha il potere di rilasciare, per finalità
scientifiche, autorizzazioni specifiche e nominative in deroga ai divieti.
L’elenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali com-
petenti deve essere comunicato, annualmente, alle Province, ai fini del-
l’esercizio coordinato della funzione autorizzativa.
I divieti imposti dall’articolo 6 non operano in relazione alle normali
operazioni colturali su terreni agrari.
All’accertamento delle violazioni possono procedere oltre gli ufficia-
li ed agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi
di polizia provinciale, municipale, rurale, ecc.
Anno
Fatto salvo quanto revisto all’articolo 4, sono considerate protette, ai
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sensi della legge, tutte le specie vegetali individuate negli allegati seguenti.
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n.
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