Page 69 - SilvaeAnno03n09-Supplemento-Silletti-pagg-108-2aBozzaCorrezioniAutore.qxp
P. 69

Tutela della flora spontanea in Italia




                                             Toscana



               Legge regionale n. 56 del 6 aprile 2000 – “Norme per la
                  conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali,
                  della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge
                  regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge
                  regionale 11 aprile 1995, n. 49”


                  È una legge non diretta alla specifica difesa della flora spontanea ma
               tutela e riconosce la biodiversità, in attuazione al D.P.R. 8 settembre
               1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva
               92/43/CEE, relativo alla conservazione degli habitat naturali e semina-
               turali, nonché della flora e della fauna) e in conformità con la Direttiva
               79/409/CEE, concernete la conservazione degli uccelli selvatici. In
               Particolare la Regione tutela la diversità:
               - delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate;
               - degli habitat;
               - di altre forme naturali del territorio.
                  La legge contiene, tra l’altro, appositi allegati nei quali sono stati indi-
               viduati le specie vegetali protette ( allegato “C”) e le specie vegetali sog-
               gette a limitazione nella raccolta (allegato “C1”). Il divieto consiste nel-
               l’evitare il danneggiamento, l’estirpazione, la distruzione e la raccolta.
                  L’Amministrazione Provinciale ha il potere di rilasciare, per finalità
               scientifiche, autorizzazioni specifiche e nominative in deroga ai divieti.
               L’elenco delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti parco regionali com-
               petenti deve essere comunicato, annualmente, alle Province, ai fini del-
               l’esercizio coordinato della funzione autorizzativa.
                  I divieti imposti dall’articolo 6 non operano in relazione alle normali
               operazioni colturali su terreni agrari.
                  All’accertamento delle violazioni possono procedere oltre gli ufficia-
               li ed agenti di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, gli organi
               di polizia provinciale, municipale, rurale, ecc.
          Anno
                  Fatto salvo quanto revisto all’articolo 4, sono considerate protette, ai
          III
               sensi della legge, tutte le specie vegetali individuate negli allegati seguenti.
          -
          n.
          9
          72 SILVÆ
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74