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Tutela della flora spontanea in Italia




                                    Emilia Romagna



            Legge Regionale n. 2 del 24 gennaio 1977 – “ Provvedimenti per
               la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo
               regionale per la conservazione della natura – Disciplina della
               raccolta dei prodotti del sottobosco”


               La Regione Emilia Romagna tutela le espressioni tipiche della flo-
            ra regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consocia-
            zioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la
            totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di sin-
            goli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monu-
            mentale. Tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la
            raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro
            presenza ed integrità.
               I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici
            e farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del terreno, possono
            autorizzare, sentito il parere di un apposito Comitato consultivo, la rac-
            colta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse.
               Sono incaricati di fare osservare le disposizioni della legge regionale
            gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla
            pesca, gli organi di polizia locale, ecc.
               Le somme riscosse dal pagamento delle sanzioni vengono ver-
            sate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta
            la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la
            sanzione.
               L’elenco di piante spontanee e rare di cui al primo comma dell’arti-
            colo 4 potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta
            regionale, sentito il parere del comitato di cui all’articolo 2 e della com-
            missione consiliare competente.
               È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appar-  9  n.
            tenenti alla flora spontanea.                                               -
               Nessuna limitazione è posta al proprietario, all’usufruttuario e al col-  III
                                                                                        Anno
            tivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infe-

                                                                        SILVÆ         69
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