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Tutela della flora spontanea in Italia
Emilia Romagna
Legge Regionale n. 2 del 24 gennaio 1977 – “ Provvedimenti per
la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo
regionale per la conservazione della natura – Disciplina della
raccolta dei prodotti del sottobosco”
La Regione Emilia Romagna tutela le espressioni tipiche della flo-
ra regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consocia-
zioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la
totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di sin-
goli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monu-
mentale. Tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la
raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro
presenza ed integrità.
I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici
e farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del terreno, possono
autorizzare, sentito il parere di un apposito Comitato consultivo, la rac-
colta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse.
Sono incaricati di fare osservare le disposizioni della legge regionale
gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla
pesca, gli organi di polizia locale, ecc.
Le somme riscosse dal pagamento delle sanzioni vengono ver-
sate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta
la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la
sanzione.
L’elenco di piante spontanee e rare di cui al primo comma dell’arti-
colo 4 potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, sentito il parere del comitato di cui all’articolo 2 e della com-
missione consiliare competente.
È vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appar- 9 n.
tenenti alla flora spontanea. -
Nessuna limitazione è posta al proprietario, all’usufruttuario e al col- III
Anno
tivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infe-
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