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Tutela della flora spontanea in Italia
Liguria
Legge regionale n. 9 del 30 gennaio 1984 – “Norme per la
protezione della flora spontanea”
La Regione Liguria tutela il patrimonio floristico spontaneo sia in re-
lazione alle singole specie che alle comunità vegetali, con particolare ri-
ferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.
È vietata a chiunque, anche al proprietario del terreno, salvo che si
tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l’asportazione, il danneg-
giamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti,
da considerarsi molto rare, elencate nella tabella “A” allegata alla legge.
Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette a progressiva
rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella “C” allegata è
consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a perso-
na ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno mes-
so a coltura.
Gruppi e comitive organizzate composte da oltre dieci persone non
possono complessivamente raccogliere più di cinquanta esemplari al
giorno per ciascuna delle specie della tabella “C”.
È vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie
di piante elencate nelle tabelle “A” e “B” allegate alla legge regionale,
salvo che si tratti di attività colturali.
La raccolta delle specie elencate nella tabella “C” deve avvenire evi-
tando di scavare alla base delle piante, d’estrarre o comunque danneg-
giare i loro organi sotterranei.
Gli elenchi di cui alle tabelle “A”, “B” e “C” allegate possono essere
modificate con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
È vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato
secco, delle specie di piante spontaneee elencate nella tabella “A”,
“B”, e “C” allegate. 9 n.
Sono considerate protette le piante officinali spontaneee elencate a -
norma dell’articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1982, n. 18. La rac- III
Anno
colta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione da parte del
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