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Tutela della flora spontanea in Italia




                                           Liguria



            Legge regionale n. 9 del 30 gennaio 1984 – “Norme per la
               protezione della flora spontanea”


               La Regione Liguria tutela il patrimonio floristico spontaneo sia in re-
            lazione alle singole specie che alle comunità vegetali, con particolare ri-
            ferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.
               È vietata a chiunque, anche al proprietario del terreno, salvo che si
            tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l’asportazione, il danneg-
            giamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti,
            da considerarsi molto rare, elencate nella tabella “A” allegata alla legge.
               Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette a progressiva
            rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella “C” allegata è
            consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a perso-
            na ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno mes-
            so a coltura.
               Gruppi e comitive organizzate composte da oltre dieci persone non
            possono complessivamente raccogliere più di cinquanta esemplari al
            giorno per ciascuna delle specie della tabella “C”.
               È vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie
            di piante elencate nelle tabelle “A” e “B” allegate alla legge regionale,
            salvo che si tratti di attività colturali.
               La raccolta delle specie elencate nella tabella “C” deve avvenire evi-
            tando di scavare alla base delle piante, d’estrarre o comunque danneg-
            giare i loro organi sotterranei.
               Gli elenchi di cui alle tabelle “A”, “B” e “C” allegate possono essere
            modificate con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
               È vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato
            secco, delle specie di piante spontaneee elencate nella tabella “A”,
            “B”, e “C” allegate.                                                        9  n.
               Sono considerate protette le piante officinali spontaneee elencate a     -
            norma dell’articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1982, n. 18. La rac-   III
                                                                                        Anno
            colta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione da parte del

                                                                        SILVÆ         65
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