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Tutela della flora spontanea in Italia




                                          Abruzzo



            Legge regionale n. 45 del 11 settembre 1979, – “Provvedimenti
               per la protezione della flora in Abruzzo”


               Con le norme dettate in questa legge la Regione Abruzzo si prefigge
            di proteggere e migliorare il patrimonio forestale, la flora spontanea, le
            zone di particolare interesse vegetazionale e le bellezze naturali al fine
            della conservazione degli ecosistemi.
               Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l’estirpazione di mu-
            schi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei
            territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica
            montana e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile
            che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pio-
            niera e delle formazioni dunali.
               Infine, sono vietati l’abbattimento e il danneggiamento di ogni spe-
            cie di pianta di alto fusto e la raccolta, il danneggiamento e l’estirpazio-
            ne di flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente in-
            teresse naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell’allegato
            “B” della legge.
               Gli ispettorati ripartimentali delle foreste autorizzano la raccolta o
            l’abbattimento di piante protette per scopi scientifici, didattici, medica-
            mentosi ed erboristici, mediante il rilascio di licenze temporanee di du-
            rata non superiore ad un anno, rinnovabile, contenente l’indicazione
            della località ove è consentita la raccolta ecc.
               Il controllo è affidato ai Corpi di Pubblica Sicurezza, al Corpo
            Forestale dello Stato, alla Polizia di vigilanza della caccia e della pesca, ai
            Vigili Urbani, ecc.
               La legge vieta la raccolta, il danneggiamento, l’estirpazione, in tutto
            il territorio della Regione, delle specie di piante di cui alla tabella 1 del-
            l’allegato “A”, ovvero:                                                     9
                                                                                        n.
                                                                                        -
                                                                                        III
                                                                                        Anno


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