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Tutela della flora spontanea in Italia
Abruzzo
Legge regionale n. 45 del 11 settembre 1979, – “Provvedimenti
per la protezione della flora in Abruzzo”
Con le norme dettate in questa legge la Regione Abruzzo si prefigge
di proteggere e migliorare il patrimonio forestale, la flora spontanea, le
zone di particolare interesse vegetazionale e le bellezze naturali al fine
della conservazione degli ecosistemi.
Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l’estirpazione di mu-
schi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei
territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica
montana e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile
che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pio-
niera e delle formazioni dunali.
Infine, sono vietati l’abbattimento e il danneggiamento di ogni spe-
cie di pianta di alto fusto e la raccolta, il danneggiamento e l’estirpazio-
ne di flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente in-
teresse naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell’allegato
“B” della legge.
Gli ispettorati ripartimentali delle foreste autorizzano la raccolta o
l’abbattimento di piante protette per scopi scientifici, didattici, medica-
mentosi ed erboristici, mediante il rilascio di licenze temporanee di du-
rata non superiore ad un anno, rinnovabile, contenente l’indicazione
della località ove è consentita la raccolta ecc.
Il controllo è affidato ai Corpi di Pubblica Sicurezza, al Corpo
Forestale dello Stato, alla Polizia di vigilanza della caccia e della pesca, ai
Vigili Urbani, ecc.
La legge vieta la raccolta, il danneggiamento, l’estirpazione, in tutto
il territorio della Regione, delle specie di piante di cui alla tabella 1 del-
l’allegato “A”, ovvero: 9
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