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Tutela della flora spontanea in Italia




                                              Molise



               Legge regionale n. 9 del 23 febbraio 1999 – “Norme per la tutela
                  della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed
                  incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e
                  officinali”


                  Nel Molise è tutelata e salvaguardata la raccolta di piante spontanee
               di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle
               piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili in quanto
               degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il manteni-
               mento sia della biodiversità sia dell’integrità dell’ambiente.
                  È consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto
               espresso dal proprietario o dal conduttore del fondo, nei modi e nei
               tempi previsti dalla legge regionale, la raccolta giornaliera di piante ali-
               mentari, medicinali e ornamentali.
                  La raccolta delle quantità minime indicata negli elenchi di cui alla
               legge è consentita per uso personale e per queste non è necessario il ri-
               lascio di autorizzazione.
                  La raccolta delle quantità massime è subordinata al rilascio di regola-
               re permesso da parte delle autorità comunali.
                  I Comuni ricadenti in zone svantaggiate possono rilasciare speciali
               autorizzazioni per la raccolta delle piante alimentari, medicinali e orna-
               mentali (artt. 3-4 e 5), in quantità superiore a quelle massime consenti-
               te, ai cittadini residenti per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro
               e di sussistenza.
                  La vigilanza è affidata agli agenti di polizia urbana o locale e agli
               agenti del Corpo Forestale dello Stato.
                  È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si
               tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle specie di piante che
               vengono indicate con le seguenti categorie:
               1) specie in via di estinzione (E),
          Anno
               2) specie rare (R),
          III
               3) specie vulnerabili (V) incluse nell’allegato di cui all’allegato 1.
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