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Tutela della flora spontanea in Italia
Molise
Legge regionale n. 9 del 23 febbraio 1999 – “Norme per la tutela
della flora in via di estinzione e di quella autoctona ed
incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e
officinali”
Nel Molise è tutelata e salvaguardata la raccolta di piante spontanee
di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle
piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili in quanto
degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il manteni-
mento sia della biodiversità sia dell’integrità dell’ambiente.
È consentita, nel rispetto del diritto di proprietà, fatto salvo il divieto
espresso dal proprietario o dal conduttore del fondo, nei modi e nei
tempi previsti dalla legge regionale, la raccolta giornaliera di piante ali-
mentari, medicinali e ornamentali.
La raccolta delle quantità minime indicata negli elenchi di cui alla
legge è consentita per uso personale e per queste non è necessario il ri-
lascio di autorizzazione.
La raccolta delle quantità massime è subordinata al rilascio di regola-
re permesso da parte delle autorità comunali.
I Comuni ricadenti in zone svantaggiate possono rilasciare speciali
autorizzazioni per la raccolta delle piante alimentari, medicinali e orna-
mentali (artt. 3-4 e 5), in quantità superiore a quelle massime consenti-
te, ai cittadini residenti per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro
e di sussistenza.
La vigilanza è affidata agli agenti di polizia urbana o locale e agli
agenti del Corpo Forestale dello Stato.
È vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si
tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle specie di piante che
vengono indicate con le seguenti categorie:
1) specie in via di estinzione (E),
Anno
2) specie rare (R),
III
3) specie vulnerabili (V) incluse nell’allegato di cui all’allegato 1.
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