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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
3. L’identità attuale della Gendarmeria
a. Attribuzioni
La legge n. 2009-971 del 3 agosto 2009, ultimo quadro legislativo di rife-
rimento, definisce la Gendarmeria come una «Forza armata istituita per vegliare
all’esecuzione delle leggi», che svolge tra gli altri compiti essenziali quello della
polizia giudiziaria e garantisce sicurezza e ordine pubblico, in particolare nelle
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zone rurali e suburbane nonché sulle vie di comunicazione. Contribuisce altresì
ad informare le pubbliche amministrazioni, alla lotta al terrorismo, così come
alla protezione della popolazione.
Dal punto di vista militare, infine, concorre alla difesa della Patria e degli
interessi superiori della Nazione, essendo incaricata del controllo e della sicu-
rezza degli armamenti nucleari. Resta inteso che l’insieme di queste attribuzioni
è assunto sull’intero territorio nazionale, all’estero in applicazione degli impegni
internazionali della Francia (nell’ambito delle missioni estere ad esempio), oltre
che in seno alle Forze armate.
b. Dipendenze istituzionali
Se la legge del 2009 consolida il carattere militare dell’Arma e conferma
l’ampiezza delle proprie attività, segna anche una svolta sottoponendola all’au-
torità organica del Ministero dell’Interno, da allora responsabile in materia di
organizzazione, gestione, preparazione operativa e manutenzione delle infra-
strutture necessarie.
Persiste tuttavia un legame forte con il vecchio ministero di tutela - quello
delle Forze armate -, che mantiene competenze in fatto di formazione iniziale,
disciplina (rispetto al solo personale militare ), impiego delle gendarmerie spe-
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cializzate (cfr., infra), supporto sanitario, pianificazione e condotta delle missioni
estere, simbolismo militare, nonché archivi storici.
Ad ogni modo, tale riforma non è stata una sorpresa al momento della sua
adozione, dato che la Gendarmeria dipendeva allora già funzionalmente dal
Ministero dell’Interno da sette anni per l’espletamento dei propri compiti civili.
A prescindere dalla mutualizzazione di alcuni servizi tecnici o specializzati ,
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non ha sconvolto del resto la distribuzione spaziale delle Forze di polizia fran-
cesi, il cui principio è sancito dal 1800.
(5) Il legislatore ha voluto mettere in rilievo nel testo detta funzione che rappresenta il terzo
dell’attività dei gendarmi.
(6) La Gendarmeria annovera anche 4.500 civili, addetti a funzioni amministrative, tecniche e
logistiche (cf. infra).
(7) Quali la Direzione per la cooperazione internazionale, o il Servizio per le tecnologie ed i
sistemi di informazione della Sicurezza interna, ormai comuni alla Gendarmeria e alla Polizia
nazionale.
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