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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



             3.  L’identità attuale della Gendarmeria

             a.  Attribuzioni
                  La legge n. 2009-971 del 3 agosto 2009, ultimo quadro legislativo di rife-
             rimento, definisce la Gendarmeria come una «Forza armata istituita per vegliare
             all’esecuzione delle leggi», che svolge tra gli altri compiti essenziali quello della
             polizia giudiziaria  e garantisce sicurezza e ordine pubblico, in particolare nelle
                             (5)
             zone rurali e suburbane nonché sulle vie di comunicazione. Contribuisce altresì
             ad informare le pubbliche amministrazioni, alla lotta al terrorismo, così come
             alla protezione della popolazione.
                  Dal punto di vista militare, infine, concorre alla difesa della Patria e degli
             interessi superiori della Nazione, essendo incaricata del controllo e della sicu-
             rezza degli armamenti nucleari. Resta inteso che l’insieme di queste attribuzioni
             è assunto sull’intero territorio nazionale, all’estero in applicazione degli impegni
             internazionali della Francia (nell’ambito delle missioni estere ad esempio), oltre
             che in seno alle Forze armate.

             b.  Dipendenze istituzionali
                  Se la legge del 2009 consolida il carattere militare dell’Arma e conferma
             l’ampiezza delle proprie attività, segna anche una svolta sottoponendola all’au-
             torità organica del Ministero dell’Interno, da allora responsabile in materia di
             organizzazione, gestione, preparazione operativa e manutenzione delle infra-
             strutture necessarie.
                  Persiste tuttavia un legame forte con il vecchio ministero di tutela - quello
             delle Forze armate -, che mantiene competenze in fatto di formazione iniziale,
             disciplina (rispetto al solo personale militare ), impiego delle gendarmerie spe-
                                                       (6)
             cializzate (cfr., infra), supporto sanitario, pianificazione e condotta delle missioni
             estere, simbolismo militare, nonché archivi storici.
                  Ad ogni modo, tale riforma non è stata una sorpresa al momento della sua
             adozione,  dato  che  la  Gendarmeria  dipendeva  allora  già  funzionalmente  dal
             Ministero dell’Interno da sette anni per l’espletamento dei propri compiti civili.
             A prescindere dalla mutualizzazione di alcuni servizi tecnici o specializzati ,
                                                                                       (7)
             non ha sconvolto del resto la distribuzione spaziale delle Forze di polizia fran-
             cesi, il cui principio è sancito dal 1800.

             (5)  Il legislatore ha voluto mettere in rilievo nel testo detta funzione che rappresenta il terzo
                  dell’attività dei gendarmi.
             (6)  La Gendarmeria annovera anche 4.500 civili, addetti a funzioni amministrative, tecniche e
                  logistiche (cf. infra).
             (7)  Quali la Direzione per la cooperazione internazionale, o il Servizio per le tecnologie ed i
                  sistemi di informazione della Sicurezza interna, ormai comuni alla Gendarmeria e alla Polizia
                  nazionale.

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