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CONFERENZE




                                 Criptovalute e rischio riciclaggio
                          Il funzionamento e l’inquadramento normativo ed economico


                  Il Bitcoin è entrato non solo sul mercato (dei beni o valute ancora non è
             chiaro), ma nel linguaggio comune, insieme alle cosiddette “cripto valute”, delle
             quali rappresenta il paradigma.
                  È (per ora e semplicisticamente) una moneta digitale, decentralizzata, che
             può essere convertita in moneta avente corso legale, con cui è possibile effet-
             tuare pagamenti da qualsiasi luogo attraverso una tecnologia peer-to-peer e le cui
             transazioni sono memorizzate in un registro pubblico.
                  Il funzionamento dei Bitcoin avviene attraverso un sistema di crittografia
             asimmetrica che crea indirizzi di lunghezza arbitraria. I portafogli virtuali sono
             gli aggregatori di tali indirizzi, mentre la blockchain permette di evidenziare tutte
             le informazioni relative all’operazione eseguita, vale a dire: la data e l’ora in cui
             è avvenuta l’operazione di transazione, la quantità di Bitcoin trasferita, i dati del-
             l’ordinante nonché del beneficiario.
                  Il Bitcoin quindi si presenta come un fenomeno monetario sui generis dove
             non è chiaro quale normativa contrattuale debba essere applicata.
                  Molti  dei  dubbi,  soprattutto  di  natura  giuridica,  avanzati  nei  confronti
             delle criptovalute sono stati affrontati dalla Banca d’Italia, che definisce le valute
             virtuali  (nella  comunicazione  del  30  gennaio  2015)  come:  “rappresentazioni
             digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica.
             Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma
             sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e
             possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Non sono
             moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica”.
                  Anche a livello europeo si è cercato di disciplinare la questione attraverso
             l’intervento di varie Istituzioni come l’EBA (European Banking Authority), l’IMF
             (International Monetary Fund) e il FATF (Financial Action Task Force) le quali, tra le
             altre  cose,  evidenziano  tutte  l’intangibilità  e  l’assenza  di  autorità  pubblica  di
             controllo che ne gestisca le dinamiche.
                  Infatti, nonostante la smaterializzazione e l’intangibilità siano due caratte-
             ristiche comuni sia alle monete elettroniche sia alle valute virtuali, queste ultime
             mancano di alcune specificità proprie delle monete aventi corso legale:
                  - non sono espressione di sovranità nazionale o sovranazionale;
                  - non sono garantite da alcuna banca centrale;
                  - non hanno un valore ufficiale;
                  - non hanno efficacia liberatoria erga omnes.


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