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diritto



                         Rassegna giuridico-legislativa di interesse ambientale



                                                 a cura di Alessandro Cerofolini


                   QUESITO SULLE ACQUE DI VEGETAZIONE PRODOTTE DAI FRANTOI DURANTE L’ATTIVITÀ DI LAVORA-
                   ZIONE E MOLITURA DELLE OLIVE. TIPICO ESEMPIO DI CONFINE TRA LE ACQUE DI SCARICO ED I RIFIU-
                   TI ALLO STATO LIQUIDO. BREVI NOTE SULLE DIFFERENTI DISCIPLINE GIURIDICHE DA APPLICARE.

                   E’ giunto in redazione, da parte di alcuni colleghi appartenenti al Corpo forestale dello Stato, un quesito in merito alla obbli-
                   gatorietà o meno, in capo agli oleifici, di tenere l’apposito registro di carico e scarico per i rifiuti speciali di cui al decreto
                   legislativo n.22/1997, non essendo chiaro se le acque di vegetazione derivanti dall’attività di lavorazione e molitura delle
                   olive dovessero considerarsi rifiuto speciale.
                   Con riferimento al suindicato quesito, si esprime il seguente parere.
                   Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., sez. III, n.245 del 17/1/2000) i reflui dei frantoi oleari sono
                   da classificare come acque reflue industriali, ai sensi della definizione contenuta nell’articolo 2, lettera h), del decreto
                   legislativo n. 152/1999 e successive modifiche. Per acque reflue industriali si intende “qualsiasi tipo di acque reflue scari-
                   cate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
                   domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
                   Pertanto, in materia di frantoi oleari, il regime base della disciplina giuridica rientra nel contesto degli insediamenti industriali
                   e l’azienda agricola che opera attività di lavorazione e molitura delle olive, è in linea di principio disciplinata entro il conte-
                   sto del decreto legislativo n. 152/1999.
                   Conseguentemente i reflui prodotti dal frantoio rientrano, in generale, nell’ambito della disciplina degli scarichi. Ai sensi
                   dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 152/1999, per scarico si intende “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di
                   acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete
                   fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”. Da
                   tale definizione  sono esclusi i rilasci di acque, quali le acque usate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e
                   impianti di potabilizzazione, le acque da sondaggio o da perforazione diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione
                   degli idrocarburi.
                   Tuttavia, va ricordato che lo scarico rappresenta pur sempre una sottospecie della più vasta materia indicata come rifiuti liqui-
                   di, regolata in maniera trasversale dal decreto legislativo n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi sui rifiuti).
                   Così, il caso dei riversamenti di acque reflue dei frantoi oleari in vasche, cisterne, fusti o altro con successivo prelievo e tra-
                   sferimento dei liquami rappresenta un tipico esempio di confine tra la normativa sulle acque e la normativa sui rifiuti.
                   Ai sensi della pregressa legge (la n. 319/1976), il liquame che dalla azienda agricola veniva riversato in vasca per poi esse-
                   re prelevato e trasportato altrove, era sempre regolato come scarico indiretto.
                   Oggi questa definizione giuridica non esiste più. L’attuale disciplina giuridica delle vasche, cisterne o fusti, trasforma auto-
                   maticamente le acque di vegetazione, non più in uno scarico ma in un rifiuto liquido costituito da acque reflue e quindi sog-
                   getto alla normativa prevista dal decreto Ronchi sui rifiuti. Conseguentemente, qualsiasi operazione successiva è disciplina-
                   ta dal decreto n. 22/1997.
                   In particolare, il prelevamento del suddetto liquame dalla vasca o cisterna con un autoveicolo per il successivo trasporto pres-
                   so un impianto di trattamento, costituisce un’operazione di trasporto di rifiuti liquidi. E questo postula che la vasca od il fusto
                   non deve essere più considerato un semplice recipiente contenente degli scarichi ma un contenitore per depositi temporanei
                   di rifiuti liquidi, che soggiace alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 22/1997.
                   Quindi, le cisterne, le vasche od i fusti, sono equiparati a tutti gli effetti ai depositi temporanei di rifiuti liquidi costituiti da
                   acque reflue e dunque sono soggetti alla normativa prevista, non dal decreto legislativo n. 152/1999 sulle acque bensì dal
                   decreto legislativo n. 22/1997 sui rifiuti.
                   La sottile distinzione giuridica tra il concetto di rifiuto liquido costituito da acque reflue, disciplinato dal decreto n.
                   22/1997 sui rifiuti, e lo scarico, previsto dal decreto n. 152/1999 sulle acque, risiede non tanto sulla natura, sulla qua-
                   lità e sulla quantità del liquame ma sulla reale destinazione che allo stesso viene data dall’azienda agricola.
                   Quindi, se sussiste un riversamento diretto delle acque di vegetazione dei frantoi verso il corpo ricettore 1  mediante
                               2
                   una conduttura , ci si trova in presenza di uno scarico, a cui si applicano le norme del decreto sulle acque. Se, inve-
                   ce, sussiste, sulla linea di riversamento, una vasca od altro recipiente nel quale le acque di vegetazione vengono depo-
                   sitate ed in secondo momento prelevate e trasportate altrove, allora ci si trova dinnanzi ad un rifiuto liquido costitui-
                   to da acque reflue, a cui si applicano le regole previste dal decreto sui rifiuti.



                   1  Il Decreto legislativo n.152/1999 sulle tutela delle acque dall’inquinamento individua i corpi ricettori nelle acque superficiali, sul suolo,
                   nel sottosuolo e in rete fognaria.
                   2  Per conduttura non si intende una tubatura in senso stretto. Nello spirito del decreto n.152/1999 sulle acque, il termine conduttura indi-
                   ca una conduzione in grado di convogliare le acque reflue verso il corpo ricettivo. Il decreto n.152/1999 non impone la presenza di una tuba-
                   zione che recepisce lo scarico ma semplicemente una condotta, ossia qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso
                   delle acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive. Si pensi ad esempio ad una canalina aperta incavata sul pavimento e pro-
                   tetta superiormente da grate.




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