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diritto
                   gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Infatti, l’esatta individuazione di questo confine costituisce la chiave di volta
                   per reprimere le attività illecite poste in essere dalla criminalità organizzata nel settore degli smaltimenti dei rifiuti liquidi.
                   Infine, si coglie l’occasione per riportare una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez.III del 6/11/2001
                   n. 2765) emanata in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e della relativa disciplina degli scarichi. Secondo la
                   Suprema Corte, nel caso di cessione d’azienda il nuovo titolare non deve presentare nuova domanda di autorizzazione agli
                   scarichi, in quanto l’autorizzazione è concessa all’insediamento produttivo e non al titolare. Tuttavia, la non necessità di una
                   nuova autorizzazione non può comportare licenza di violare la legge sotto aspetti diversi e ulteriori, quale il superamento dei
                   limiti tabellari. Il superamento dei limiti tabellari, afferma ancora la Corte di Cassazione, sussiste allorchè dalle analisi risul-
                   ti che uno o più parametri fissati dalla legge siano stati superati, a nulla rilevando che le sostanze cui si riferiscono i para-
                   metri in questione non siano comprese nel ciclo produttivo.


                                                NOVITA’ DALLA GAZZETTA UFFICIALE

                   1) Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/12/2001, pubblicato sulla G.U. n.  48/2002, recante le “linee
                   guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
                   incendi boschivi”. Con tale decreto vengono definite dal Dipartimento della protezione civile le linee guida per la redazio-
                   ne dei piani regionali contro gli incendi boschivi, previsti dalla legge-quadro n. 353/2000.
                   Le regioni avranno tempo fino al prossimo luglio per approvare il piano regionale di programmazione antincendio, elabora-
                   to sulla base delle istruzioni fornite dal Dipartimento.
                   Le regioni dovranno, pertanto, redigere: 1) un’apposita cartografia del loro territorio, con specificazione delle dell’aree
                   boschive, della viabilità e dei punti di approvvigionamento idrico, 2) una banca dati sugli incendi boschivi degli ultimi cin-
                   que anni, 3) il personale addetto alla lotta attiva, 4) i sistemi di prevenzione e di controllo, 5) gli obbiettivi prioritari da difen-
                   dere. Dovranno, inoltre, essere individuate le cause degli incendi, le aree ed i periodi più a rischio. Le regioni dovranno fis-
                   sare i divieti necessari alla prevenzione e pianificare gli interventi strutturali per la lotta attiva. Inoltre, il piano dovrà conte-
                   nere una dettagliata descrizione dei mezzi, delle risorse umane e delle procedure per gli interventi operativi. Un’apposita
                   sezione sarà dedicata alle aree naturali protette, il cui piano nazionale sarà redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela
                   del territorio. L’ultima sezione del piano regionale dovrà contenere la previsione economico-finanziaria delle attività previ-
                   ste dal piano medesimo.
                   Infine, giova sottolineare che le numerose funzioni ed i rilevanti compiti assegnati al Corpo forestale dello Stato dal presen-
                   te decreto riconfermano il ruolo centrale del Corpo medesimo nelle complesse attività di antincendio boschivo.
                   2) In data 14/3/2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, ha deliberato il
                   promovimento dinnanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge regionale lombar-
                   da n. 2 del 12/1/2002 recante “Istitituzione del Corpo forestale regionale”.
                   La legge regionale è stata censurata dal Governo, in quanto ritenuta invasiva delle competenze esclusive dello Stato nelle
                   materie dell’ordine e della sicurezza pubblica, della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e delle dogane previste rispetti-
                   vamente dall’articolo 117, comma 2, lettere h), s) e q), della Costituzione.
                   Trattasi, in sostanza, di un evidente conflitto di attribuzione delle competenze tra lo Stato e la regione Lombardia, creatosi a
                   seguito del “presunto” straripamento delle prerogative regionali a discapito di quelle statali. Con tale legge, infatti, si è isti-
                   tuito un vero e proprio corpo di polizia regionale, specializzato nella tutela dell’ambiente, il cui organico sarebbe costituito
                   dal personale del Corpo forestale dello Stato trasferito tout court alla regione Lombardia. L’invasione delle competenze è evi-
                   dente. Per le motivazioni si rinvia alle argomentazioni contenute nella rassegna giuridica pubblicata sul numero 10 de “Il
                   Forestale”.
                   3) Legge n. 39 del 1/3/2002, pubblicata sulla G.U. n. 72/2002, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
                   dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001”. In questa legge, accanto a norme di carattere
                   generale, sono previste diverse disposizioni di carattere ambientale.
                   In particolare, si segnala l’articolo 14, recante norme in materia di traffico illecito di rifiuti, che modifica il comma 1 del-
                   l’articolo 53 del decreto legislativo n. 22/1997 (cosiddetto decreto Ronchi) con il seguente: “1. Chiunque effettua una spe-
                   dizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio del
                   1/2/1993 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1,
                   comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell’ammenda da 1.549 euro a 25.822 ero e con
                   l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.
                   4) Decreto ministeriale del 28/3/2002, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6/4/2002, recante “Integrazione della composizione
                   del comitato operativo della protezione civile”.
                   5) Decreto legge n. 68 del 19/4/2002, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19/4/2002, recante “Disposizioni urgenti per il setto-
                   re zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi”. In particolare, all’articolo 2, per l’esigenze operative del Corpo foresta-
                   le dello Stato connesse all’attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844  per
                   ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. In data 13/6/2002 tale D.L. è stato convertito in legge dal Parlamento.
                   6) Direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 9/4/2002, pubblicata sul supplemento ordinario alla
                   G.U. n. 102 del 10/5/2002, contenente indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.
                   2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.
                   7) Decisione n. 2002/358/EC del Consiglio europeo, pubblicata sulla G.U.C.E. n.  L 130 del 15/5/2002, recante l’approva-
                   zione, a nome della Unione Europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam-
                   biamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni.
                   8) Sulla G.U.C.E. n.  L 132 del 17/5/2002 sono stati pubblicati due regolamenti in materia di protezione delle foreste: 1)
                   regolamento CE n. 804/2002, che modifica il regolamento CE n. 3528/1986, relativo alla protezione delle foreste nell’Unione
                   Europea contro l’inquinamento atmosferico; 2) regolamento CE n. 805/2002, che modifica il regolamento CE n. 2158/1992,
                   inerente la protezione delle foreste nell’U.E. contro gli incendi boschivi.


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