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diritto
             Giova sottolineare che il contenimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue nelle suddette vasche non è soggetto alla
             autorizzazione allo scarico. Tale riversamento è, invece, soggetto a tutta la disciplina giuridica prevista dal decreto sui rifiu-
             ti. Conseguentemente,
             •lo stoccaggio delle acque di vegetazione in vasche a tenuta va effettuato nel rispetto dei volumi massimi consentiti e delle
              altre specifiche prescrizioni previste dall’articolo 6, comma 1, del decreto sui rifiuti (la relativa violazione comporta l’ap-
              plicazione delle sanzioni penali di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto sui rifiuti).
             •l’azienda agricola è tenuta a controllare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle prescritte autoriz-
              zazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per lo specifico trasporto o smaltimento (la relativa violazione comporta l’ap-
              plicazione delle sanzioni penali di cui all’articolo 51, comma 1, del decreto sui rifiuti).
             •ogni conferimento di rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnato dal formulario di identificazione e
              registrato, entro sette giorni, nel registro di carico e scarico dei rifiuti speciali (la relativa violazione comporta l’ap-
              plicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 52, comma 2, del decreto sui rifiuti).
             •l’azienda agricola è, altresì, tenuta a controllare che ogni formulario venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal
              destinatario entro tre mesi dal giorno del conferimento dei rifiuti al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia
              la mancata ricezione del formulario.
             Tuttavia, in alcuni casi concreti si può porre il problema di quale sia il confine giuridico tra una vasca che funge da vero e
             proprio deposito temporaneo per le acque di vegetazione (e dunque presenza di rifiuto liquido) ed una vasca che crea inve-
             ce una fase di stasi momentanea e transitoria perché strutturalmente connessa ad un impianto di depurazione delle acque di
             scarico (e dunque presenza di scarico). In tali casi si può affermare che se le acque di vegetazione vengano poste in una posi-
             zione di stasi dentro una vasca per essere periodicamente trasferite, mediante autospurgo verso un altro impianto, senza dub-
             bio lo scarico diretto cesserebbe e il liquame si trasformerebbe formalmente in rifiuto liquido. Si può argomentare in modo
             analogo anche per l’ipotesi in cui le acque vegetali vengano risucchiate sistematicamente tramite pompe per essere poi tra-
             sferite su terreno o per altre destinazioni. In questo caso, tale sistema di pompe non può considerarsi come un impianto di
             depurazione ma come impianto di trattamento di rifiuti liquidi e come tale soggetto alla disciplina del decreto n. 22/1997 sui
             rifiuti. Se invece le vasche vengano poste nel contesto di un impianto di depurazione posto sulla linea di riversamento diret-
             to dello scarico verso il corpo ricettore e le vasche stesse assolvono alla funzione di decantazione delle acque e la stasi sia
             esclusivamente momentanea e propedeutica al funzionamento generale delle attività depurative, indubbiamente si resterebbe
             nella disciplina del decreto n. 152/1999 sulle acque (scarico), in quanto i suddetti momenti di stasi nelle vasche sarebbero
             parte integrante della intera procedura depurativa.
             Per un più ampio ed approfondito studio dell’intera e complessa problematica si consiglia la lettura di aggiornati testi mono-
             grafici relativi alla tutela delle acque dall’inquinamento ed alla normativa sui rifiuti. A questi si rinvia per brevità di spazio.
             In questa sede è sufficiente ricordare che, in generale, la soluzione per capire quando applicare il decreto n.  22/1997 sui rifiu-
             ti od il decreto n. 152/1999 sulle acque risiede nella sottile distinzione tra:
             •rifiuti liquidi (ossia rifiuti liquidi ordinari e rifiuti liquidi costituiti da acque reflue – ex scarichi indiretti) che restano disci-
              plinati dal decreto n. 22/1997 sui rifiuti, ai sensi del suo articolo 8, dalla fase di produzione alla fase di smaltimento all’in-
              terno di un impianto di trattamento di acque reflue,
             •acque reflue (ossia acque di processo o di scarico diretto) che restano escluse dal decreto n. 22/1997 sui rifiuti, ai sensi del
              medesimo articolo 8. Tali acque reflue sono considerate rifiuti liquidi solo nel caso in cui esse siano trasportate, mediante
              un vettore, dal produttore all’impianto di trattamento. Ciò in quanto, in questo caso si interrompe il nesso funzionale e diret-
              to dell’acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico al medesimo soggetto (“immis-
              sione diretta tramite condotta”). Le acque reflue giungono nell’impianto di trattamento come rifiuti liquidi, ma cessano di
              essere tali nel momento della loro accettazione da parte dell’impianto di trattamento che le riceve come acque di scarico.
             Quindi, ciò che rileva ai fini dell’esatta individuazione della normativa da applicare non è lo stato fisico della liquidità, ma
             l’immissione diretta o meno in un corpo ricettore.
             Questa impostazione è stata recepita anche dalla Corte di Cassazione (III sezione penale – sentenza n. 2358/1999), la quale
             assume come  “unico criterio di discrimine tra le due discipline giuridiche, non già la differenza della sostanza, ma la diver-
             sa fase del processo di trattamento della sostanza, riservando alla normativa sulla tutela delle acque solo la fase dello sca-
             rico, ossia quella della immissione diretta nel corpo ricettore”. Più esattamente, con l’entrata in vigore del decreto n.
             152/1999 sulle acque, “se per scarico si intende il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte
             di riversamento e corpo ricettore è interrotto, viene meno lo scarico per far posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido”.
             Pertanto, a livello autorizzatorio e sanzionatorio, si individuano le seguenti discipline giuridiche:

             •decreto legislativo n.  22/1997 per i rifiuti liquidi (ex scarichi indiretti). Tale decreto, infatti, regola tutte le fasi di gestio-
              ne del rifiuto liquido dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trattamento di acque reflue nel rispet-
              to delle condizioni previste dall’articolo 36, comma 2, del decreto medesimo, in mancanza di canalizzazione o convoglia-
              mento diretto nel corpo ricettore.
             •decreto legislativo n. 152/999 per le acque reflue di scarico. Tale decreto regola, invece, le operazioni connesse allo sca-
              rico di acque reflue canalizzate o convogliate direttamente nel corpo ricettore ed al loro preventivo trattamento di depura-
              zione, attuato dal medesimo soggetto titolare dello scarico.
             Come corollario che si ricava da questa linea di demarcazione è la seguente ed ulteriore distinzione:
             •gli impianti di  trattamento dei  rifiuti liquidi, sia ordinari che costituiti da acque reflue, sia pubblici che privati, sia in
              proprio che in conto terzi, sia individuali che consorziali, sono disciplinati dal decreto n. 22/1997 sui rifiuti.
             •gli impianti di depurazione di acque reflue, sia pubblici che privati, sia in proprio che in conto terzi, sia individuali che
              consorziali, sono disciplinati dal decreto n.  152/1999 sulle acque.
             In conclusione si può affermare che individuare con precisione questa linea di confine costituisce un aspetto fondamentale per



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