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diritto
                        Informativo della Montagna e per le finalità di cui alla legge n. 97/1994 (legge sulla montagna),
                        fornisce gratuitamente ed immediatamente alle amministrazioni centrali dello Stato di tutte le
                        ortoimmagini digitali realizzata dall’A.I.M.A..
                        BANDIERA DELLA REPUBBLICA. D.P.R. n. 121 del 7/4/2000 su G.U. n. 112/2000. Tale
                        D.P.R. regolamenta in modo dettagliato la disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica ita-
                        liana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
                        Viene, pertanto regolamentata l’esposizione delle bandiere sia all’esterno che all’interno degli
                        edifici pubblici, nelle cerimonie pubbliche e funebri e vengono, altresì, dettate norme sulle moda-
                        lità di esposizione delle bandiere. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni riguardanti la ban-
                        diera del Corpo forestale dello Stato nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare
                        osservate dal C.F.S..
                        RIFIUTI PERICOLOSI. D.M. n. 124 del 25/2/2000 su G.U. n. 114/2000. Tale decreto del
                        Ministero dell’Ambiente regolamenta analiticamente i valori limite di emissione nonché le norme
                        tecniche concernenti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento
                        dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva n. 94/67/CE ed ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.
                        COMPARTO DI SICUREZZA. D.Lgs. n. 129 del 31/3/2000 su G.U. n. 79/L Suppl.. Il  decreto
                        contiene alcune disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.  n. 195/1995 in materia di rapporto
                        di impiego del personale delle Forze di polizia. Tali modifiche sono state emanate ai sensi del-
                        l’art. 18 della legge n. 266/1999 e riguardano le materie oggetto di contrattazione a livello di
                        comparto, le procedure contrattuali, le relazioni sindacali, la durata dei contratti collettivi nazio-
                        nali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione.
                        FRODI AGRO-ALIMENTARI. D.M. del 14/2/2000 su G.U. n. 56/2000. Con tale decreto del
                        Mi.P.A.F. l’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi viene individuato quale struttura del Ministero
                        cui è demandata, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 507/1999, la competenza ad irrogare le san-
                        zioni amministrative depenalizzate dal decreto medesimo. Pertanto, tutti i verbali di accertamento
                        degli illeciti amministrativi compiuti nella materia delle frodi agro-alimentari devono essere tra-
                        smessi, per quanto di competenza, al suddetto Ispettorato.
                        PIANTE ORNAMENTALI. D.Lgs. n. 151/2000 su G.U. n. 137/2000 recante le disposizioni
                        attuative della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione delle piante ornamentali.
                        INCENDI BOSCHIVI 1. D.P.C.M. del 14/7/2000 su G.U. n. 165/2000, contenente la dichiara-
                        zione dello stato di emergenza fino al 31/10/2000 nei territori gravemente danneggiati dagli
                        incendi boschivi verificatisi dal 19/6 al 10/7/2000. Ordinanza del Ministro dell’interno del
                        22/7/2000 su G.U. n. 175/2000, con cui vengono assegnati contributi di lire 6 miliardi alla
                        Forestale e 8 miliardi ai Vigili del fuoco, per l’attuazione di ulteriori misure di lotta e di preven-
                        zione degli incendi boschivi nonché di lire 5 miliardi al Ministero dell’ambiente, con particolare
                        riferimento alle aree naturali protette, per il potenziamento di mezzi e materiali del Corpo foresta-
                        le dello Stato.
                        INCENDI BOSCHIVI 2. Decreto legge n. 220 del 4/8/2000 su G.U. n. 183/2000 recante dispo-
                        sizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi. L’art. 1 del D.L. introduce un nuovo
                        reato nel codice penale: l’art. 423-bis (incendio boschivo). A partire dall’8/8/2000, fatta salva la
                        conversione in legge del presente decreto legge, chiunque cagiona dolosamente un incendio su
                        boschi e foreste o su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la
                        reclusione da 4 a 10 anni (prima era da 3 a 7 anni). Se l’incendio boschivo è cagionato per colpa,
                        la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dal-
                        l’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente (ad es. incenerimento di alberi
                        monumentali, soprassuolo boschivo bruciato di vaste dimensioni, grossa quantità di fauna morta).
                        Infine, le pene sono aumentate se dall’incendio deriva un pericolo per edifici o un danno sulle
                        aree protette.
                        INQUINAMENTO DELLE ACQUE. Schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni
                        modificative e correttive del D.Lgs. n. 152/1999 in materia di tutela delle acque dall’inquinamen-
                        to”. Tale schema è in procinto di essere approvato definitivamente da parte del Consiglio dei
                        Ministri. Tra le novità introdotte dalla nuova normativa spicca il seguente articolo: “..., alla sor-
                        veglianza ed all’accertamento degli illeciti commessi in violazione della normativa in materia di
                        tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale
                        dello Stato, in qualità di forza di polizia specializzata nella materia ambientale”. Tale articolo è
                        di estrema importanza perché, oltre a riconoscere normativamente una competenza esercitata dal
                        C.F.S. sul territorio, e quindi conquistata sul campo, costituisce il primo atto legislativo in cui il
                        C.F.S. viene inquadrato come forza di polizia specializzata nella materia ambientale.



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