Page 7 - Il Forestale n. 36
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U UNNOO SSGGUUAARRDDOO AALLLLEE LLEEGGGGII IINN MMAATTEERRIIAA
di Maurizio Santoloci
C Chhii ppuuòò ee ddeevvee ssvvoollggeerree ii ccoonnttrroollllii iinn aazziieennddaa iinn mmaatteerriiaa ddii rriiffiiuuttii eedd aaccqquuee?? IIll CCoorrppoo ffoorreessttaallee ddeelllloo SSttaattoo
h haa ccoommppeetteennzzaa ddiirreettttaa iinn qquueessttee mmaatteerriiee??
La nostra risposta è: assolutamente sì. Anzi, doverosamente, sì!
In effetti leggi statali che prevedono citazioni di competenze apparentemente in deroga al codice di
procedura penale, prassi senza formale fondamento giuridico e procedurale, consuetudini e malintesi
storici hanno creato una sorta di codice operativo improprio entro il quale è difficile per tutti trovare a
volte una giusta e corretta chiave di lettura. Ma la nostra chiave di lettura è, da sempre, che i reati in
materia ambientale sono, al pari di tutti gli altri reati, di competenza trasversale di tutta la polizia p
giudiziaria, senza distinzioni procedurali di istituzione ed appartenenza. E dato che il Corpo forestale
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dello Stato ha avuto da sempre funzioni di PG a livello di Corpo di Polizia statale, ha avuto ed ha tuttora
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piene e totali competenze in ordine a tutti i reati ambientali. Dunque, nel codice di procedura penale, o
che è l’unica regola di base per tutta la polizia giudiziaria, il CfS è a pieno titolo soggetto istituzionale
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che non solo può ma “deve” obbligatoriamente occuparsi dell’accertamento e della repressione (con l
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conseguente denuncia al PM) di tutti i reati ambientali. i
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I I ccoonnttrroollllii iinn mmaatteerriiaa ddii rriiffiiuuttii eedd aaccqquuee ddeevvoonnoo eesssseerree eesseegguuiittii ssoolloo ddaa oorrggaannii aammmmiinniissttrraattiivvii ((AARRPPAA,, z
u uffffiiccii tteeccnniiccii ddeellllee PPrroovviinnccee eettcc……)) oo ppoossssoonnoo eesssseerree eesseegguuiittii aanncchhee ddaall CCoorrppoo ffoorreessttaallee ddeelllloo SSttaattoo ee
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d daa aallttrrii oorrggaannii ddii ppoolliizziiaa ssttaattaallee ((ee llooccaallee))?? i
La risposta è chiara e netta: tutti i controlli, amministrativi e penali, in questi campi sono senza ombra
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di dubbio di competenza obbligatoria non solo degli organi amministrativi ma anche del CfS e delle a
altre forze di polizia statali e locali, per i motivi di procedura sopra esposti.
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Q Quuaallii ssoonnoo ggllii oorrggaannii cchhee ppoossssoonnoo eesseegguuiirree ii pprreelliieevvii ddii ccaammppiioonnii aallll’’iinntteerrnnoo ddeellll''aazziieennddaa??
In primo luogo va ricordato (sussistendo ancora taluni contrari avvisi) che la giurisprudenza della a
Cassazione da tempo ha stabilito che tutti gli organi di polizia giudiziaria, e non solo il personale delle
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strutture sanitarie, possono eseguire i prelievi: “Con riferimento alle competenze per il controllo tecnico
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l'articolo 15 sesto e settimo comma della legge 319/76 prevede funzioni tecniche di vigilanza e controllo
dei laboratori provinciali di igiene e profilassi in attesa della costituzione di presidi e servizi multizonali m
di cui all'art. 21 legge 833/78 (legge sanitaria)”. Il testo di legge non specifica che si tratta di una
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competenza “esclusiva” dei predetti organismi, sicché è da ritenere legittimo il campionamento
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eseguito da soggetti diversi (personale delle USL addetto all’igiene ambientale, nucleo specializzato b
dei Carabinieri (NAS), Nucleo Ecologico dei Carabinieri (NOE), Vigili Urbani, Corpo provinciale di vigilanza
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dell'inquinamento idrico, etc...) salva la facoltà del giudice di valutarne l'attendibilità, tenendo conto i
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delle modalità utilizzate nel prelievo nel caso concreto (Cass. pen. Sez. III - 27/9/91 - n. 1872 - Rel.
Postiglione - Pres. Gambino). Si precisa nella sentenza che “... non può sorprendere che Carabinieri, e
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Vigili Urbani possano procedere, ove si evidenzia
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una necessità, ad operazioni di campionamento di acque, rimanendo le operazioni di analisi affidate
agli organi tecnici competenti. Naturalmente la polizia giudiziaria potrà avvalersi di “persone idonee” n
nella qualità di “ausiliari” e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa
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polizia giudiziaria. (...)”. t
Naturalmente nulla è mutato in ordine a tale principio dopo l’entrata in vigore delle attuali leggi ambientali.
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L’orientamento della Cassazione non va sottovalutato giacché stabilisce che ogni organo di P.G. può a
eseguire detti prelievi; ove il personale non sia professionalmente idoneo e/o non disponga delle
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attrezzature necessarie, può ricorrere ad un ausiliario (art. 348/4° comma C.P.P.) nominato tra soggetti l
dotati di specifiche competenze tecniche nel settore per la fase materiale delle operazioni. Si apre
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dunque la delicata questione dell’enorme potenzialità operativa di tutta la P.G. nel settore. Se, infatti, e
è logico che nei casi ordinari, è bene che i prelievi vengano eseguiti dal personale specializzato delle
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ARPA, non vi è dubbio che in casi particolari di necessità ed urgenza anche il personale non specializzato
del Corpo forestale dello Stato possa comunque eseguire un prelievo che, ai fini puramente procedurali
e salva la validità scientifica, è utilizzabile ai fini processuali penali. Quindi, ipotizzando, di fronte ad una
flagranza di reato per sversamento improvviso e momentaneo e nell’impossibilità di un intervento
immediato di un esperto ARPA, è logico, e secondo noi doveroso, che in ogni caso il personale forestale
intervenuto provveda ad assicurare la fonte di prova mediante un campione realizzato in loco. Altrimenti
sarebbe impossibile, ad esempio, assicurare al sistema probatorio penale sversamenti istantanei
improvvisi, riversamenti notturni o in aree isolate, in giornate festive, in alto mare, in zone impervie o
comunque lontane a livello temporale e/o topografico da una pronta reperibilità dell’ARPA. Questo tipo
di prelievo segue le regole dettate per ogni assicurazione di fonte di prova in tale condizioni e dunque
prescinde dai sistemi e dalle metodiche stabilite a livello puramente amministrativo dal decreto 152/99
sui controlli rituali. Sempre in casi urgenti, come conferma il TAR Umbria con la sentenza n. 67 del 12
febbraio 2004 citata: “ (…) il prelievo ed il campionamento possono avvenire anche in assenza della
parte interessata, al fine di conseguire un risultato certamente attendibile (…)”.
Naturalmente se il prelievo è stato del tutto inattendibile a livello scientifico, il dato verrà dedotto
successivamente e le relative analisi evidenzieranno la inutilizzabilità del reperto o comunque in sede
di verifica giurisdizionale potrà essere eccepita ogni eventuale forma di inutilizzabilità per motivi
sostanziali, ma non formali e procedurali. Ed in questo contesto si inserisce l’innovativo progetto della Il Forestale n. 36/2006
Polizia Scientifica del Corpo forestale dello Stato e la realizzazione del primo laboratorio mobile per
prelievi ed analisi, progetto nel quale abbiamo sempre fermamente creduto.
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