Page 3 - Revenge Porn
P. 3
IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA
QUERELA È DI SEI MESI. LA REMISSIONE DELLA QUERELA PUÒ ESSERE SOLTANTO PROCESSUALE. SI
PROCEDERÀ TUTTAVIA D’UFFICIO NEI CASI DI CUI AL QUARTO COMMA, NONCHÉ QUANDO IL FATTO È
CONNESSO CON ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D’UFFICIO”.
N.B.: Per tale reato è punito non solo chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna,
cede pubblica o diffonde video/immagini a contenuto sessualmente esplicito ma
anche chi, avendo ricevuto immagini/video, li invia, consegna, cede, pubblica o
diffonde provocando un danno alla persona ritratta.
N.B.: Per poter perseguire il reato occorre che le immagini e i video abbiano una
connotazione sessuale e che siano stati creati per “rimanere privati” ma che, invece,
sono stati diffusi SENZA IL CONSENSO delle persone rappresentate.
Il reato si configura anche quando la vittima, volontariamente, consegna video/immagini
sessualmente espliciti (circostanza frequente all’interno delle relazioni sentimentali) e questi
vengono diffusi senza il suo consenso.
CONDOTTE TIPICHE DEL REVENGE PORN
IMMAGINI/VIDEO A CONTENUTO
SESSUALMENTE ESPLICITO.
INVIARE CONSEGNARE CEDERE PUBBLICARE DIFFONDERE
(per posta (cioè darne
ordinaria, e- (sui social, siti, comunicazione
mail, sistemi di blog, ecc..) ad un numero
messaggistica, indeterminato
ecc..) di persone)