Page 2 - Revenge Porn
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Il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, c.d. REVENGE PORN

            (art. 612 ter), è stato introdotto con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 nota come "Codice Rosso”.

            Consiste nella pubblicazione, o nella minaccia di farlo, di foto/video di persone in pose

            sessualmente esplicite, senza che ne sia stato dato il consenso da parte di chi vi appare.


            Con  questo  reato  si  intende  tutelare,  in  primis,  la  libertà  di  autodeterminazione  della

            persona, ma anche l’onore, il decoro, la reputazione e la privacy, nonché l’“onore sessuale”

            della  singola  persona  e  quindi  attinente  alla  vita  sessuale  e  alla  reputazione  di  cui

            quest’ultima gode.


            Spesso tali azioni sono poste in essere per vendetta da parte dell’ex partner – dopo la fine

            della relazione – o con lo scopo di estorcere denaro, in quest’ultimo caso si parla di “sex

            extortion” .
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                                              TESTO ARTICOLO 612 TER C.P.:


            “SALVO  CHE  IL  FATTO  COSTITUISCA  PIÙ  GRAVE  REATO,  CHIUNQUE,  DOPO  AVERLI  REALIZZATI  O

            SOTTRATTI, INVIA, CONSEGNA, CEDE, PUBBLICA O DIFFONDE IMMAGINI O VIDEO DI ORGANI SESSUALI

            O A CONTENUTO SESSUALMENTE ESPLICITO, DESTINATI A RIMANERE PRIVATI, SENZA IL CONSENSO

            DELLE PERSONE RAPPRESENTATE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A SEI ANNI E LA MULTA DA

            5.000 A 15.000 EURO.


            LA STESSA PENA SI APPLICA A CHI, AVENDO RICEVUTO O COMUNQUE ACQUISITO LE IMMAGINI O I
            VIDEO  LI  INVIA,  CONSEGNA,  CEDE,  PUBBLICA  O  DIFFONDE  SENZA  IL  CONSENSO  DELLE  PERSONE

            RAPPRESENTATE AL FINE DI RECARE LORO NOCUMENTO.


            LA PENA È AUMENTATA SE I FATTI SONO COMMESSI DAL CONIUGE, ANCHE SEPARATO O DIVORZIATO,

            O DA PERSONA CHE È O È STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA OVVERO

            SE I FATTI SONO COMMESSI ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI.

            LA PENA È AUMENTATA DA UN TERZO ALLA METÀ SE I FATTI SONO COMMESSI IN DANNO DI PERSONA


            IN  CONDIZIONE  DI  INFERIORITÀ  FISICA  O  PSICHICA  O  IN  DANNO  DI  UNA  DONNA  IN  STATO  DI
            GRAVIDANZA.





            1  A seguito di video-chat via via più intime con persone sconosciute, al malcapitato viene chiesto il pagamento di una somma di denaro
            elevata, minacciandolo di pubblicare i filmati sul web.
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