Page 8 - Revenge Porn
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L’ORDINAMENTO PREVEDE PER LA PERSONA OFFESA
INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI COME:
ART. 90-BIS C.P.P. (INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA)
1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in
una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso
delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del
processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della
sentenza, anche per estratto;
a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la
notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può
essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della
querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto,
di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente
la nuova domiciliazione;
a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato
presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno
eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,
presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità
della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate
mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la
cancelleria del giudice procedente;
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di
cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;