Page 8 - Revenge Porn
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L’ORDINAMENTO                  PREVEDE           PER       LA      PERSONA            OFFESA

            INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI COME:




            ART. 90-BIS C.P.P. (INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA)

            1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in

            una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

            alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso

            delle  indagini  e  del  processo,  al  diritto  ad  avere  conoscenza  della  data,  del  luogo  del

            processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della

            sentenza, anche per estratto;

            a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la


            notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può

            essere  effettuata  anche  dichiarando  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  altro

            servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

            a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della

            querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

            a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto,

            di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente


            la nuova domiciliazione;

            a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato

            presso  quest'ultimo;  che,  in  mancanza  di  nomina  del  difensore,  le  notificazioni  saranno

            eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,

            presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità

            della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate

            mediante  deposito  presso  la  segreteria  del  pubblico  ministero  procedente  o  presso  la

            cancelleria del giudice procedente;

            b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di


            cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;
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