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Tutela della flora spontanea in Italia




                                            Basilicata



               Legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 – “Individuazione,
                  classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali
                  protette in Basilicata”


                  La Regione, nell’ambito delle proprie competenze statutarie e in at-
               tuazione della legge 394/91, tutela l’ambiente naturale in tutti i suoi
               aspetti e ne promuove e disciplina l’uso sociale e pubblico.
                  L’articolo 32 della legge regionale statuisce che il Presidente della
               Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale e
               previo parere di un apposito Comitato scientifico, predispone un elen-
               co di specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietate la rac-
               colta, l’asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione
               anche di semplici parti e, analogamente, predispone l’elenco delle spe-
               cie vegetali a protezione limitata con indicazione delle modalità di rac-
               colta e i limiti quantitativi.
                  Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 55 del
               18 marzo 2005 ha approvato il vigente elenco delle specie della flora lu-
               cana da proteggere.
                  L’articolo 2 del citato decreto elenca le specie a protezione assoluta
               per le quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento, il commercio e
               la detenzione, in qualsiasi luogo, in qualsiasi quantità e per qualsiasi par-
               te di pianta, se non previa specifica autorizzazione da parte degli uffici
               regionali competenti.
                  L’articolo 3 invece elenca le specie forestali spontanee a protezione
               limitata speciale per cui sono prioritarie la salvaguardia e la conserva-
               zione, soprattutto se si tratta di piante da seme e per le quali gli inter-
               venti colturali nonché il danneggiamento e la raccolta di parti vegetati-
               ve devono essere autorizzati da parte degli uffici regionali competenti.
                  Infine l’articolo 4 elenca specie spontanee a protezione limitata per
               le quali è consentita una raccolta limitata a 5 assi fiorali o rami per per-
          Anno
               sona all’anno.
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