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Tutela della flora spontanea in Italia




                                    CONCLUSIONI



               La tutela della flora spontanea in Italia trova origini solide già all’ini-
            zio del secolo scorso. Man mano che passavano gli anni la legislazione
            si è adeguata alle necessità avvertite dalla comunità. Negli ultimi decen-
            ni sono stati soprattutto gli accordi internazionali e la legislazione co-
            munitaria che hanno dettato regole severe per assicurare la tutela della
            fauna e della flora spontanea. In Italia, ultimamente, è stato emanato il
            D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con il quale si è approvato il regola-
            mento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla con-
            servazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e del-
            la fauna selvatiche. Recentemente tale regolamento è stato modificato
            con il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
               Grazie alle spinte protezionistiche, alla maggiore sensibilità acquisita
            dalla pubblica opinione ed alle numerose denunzie delle autorità acca-
            demiche, in Italia, a sedici anni dalla promulgazione della legge quadro
            sulle aree protette, la n. 394/91, si è avuta una proliferazione di parchi
            nazionali e regionali, oltrechè di riserve naturali.
               L’Italia con la “ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla
            Diversità Biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”
            (legge 14 febbraio 1994, n. 124) si è impegnata a dare piena esecuzione
            alla Convenzione stessa. Come atto prioritario di volontà ha altresì pro-
            dotto la Deliberazione 16 marzo 1994 del Comitato Internazionale per
            la Programmazione Economica – “Approvazione delle linee strategiche
            per l’attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione
            del Piano Nazionale sulla Biodiversità”.
               La cosiddetta legge “quadrifoglio”, n. 968, del 27 dicembre 1977,
            demanda alle Regioni la competenza in materia di protezione della flora
            spontanea senza fissare alcune linee guida.
               È vero che la maggior parte delle Regioni si sono adeguate alla legge
            delega, ma è altrettanto certo che ognuna si è mossa basandosi su           9  n.
            obiettivi eterogenei, spesso anche contraddittori tra loro.                 -
               È sempre più impellente la necessità di arrivare ad una legge statale    III
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            quadro che disciplina tutta la materia e che tenga conto sia delle nuove

                                                                        SILVÆ         103
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