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Tutela della flora spontanea in Italia
Campania
Legge regionale n. 40 del 25 novembre 1994 – “Tutela della flora
endemica e rara”
La Regione Campania tutela le entità floristiche endemiche e rare in-
cluse nell’elenco della stessa legge.
È fatto divieto di asportare e danneggiare, detenere o commerciare
piante, parte di piante e semi delle specie incluse nel citato elenco di cui
all’allegato n. 1.
L’Orto Botanico di Napoli è autorizzato a realizzare per conto della
Regione una banca semi e una coltivazione sperimentale delle piante in-
dicate nell’elenco di cui all’allegato 1, onde consentire eventuali ripopo-
lamenti, sentito il parere tecnico dei botanici e dello stesso Orto
Botanico di Napoli.
Le piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26 maggio
1932, n. 772, sono considerate protette e tutelate.
Per poter praticare la raccolta di tali ultime piante, che non siano in-
cluse nell’elenco della presente legge, va presentata domanda al
Sindaco del Comune di residenza indicando la specie che si intende rac-
cogliere e la località interessata.
Il Sindaco rilascia l’autorizzazione stabilendo il quantitativo da prele-
vare ed indicando, su parere dell’ispettorato forestale competente, le
modalità e l’epoca di raccolta.
La vigilanza per il rispetto delle norme è affidata agli agenti di polizia
urbana o locale, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato e alle guar-
die giurate volontarie dipendenti dalle associazioni protezionistiche.
Allegato 1
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n.
Entità rare perché endemiche italiane ad areale ristretto o in quanto -
molto sporadiche all’interno di areale abbastanza esteso o comunque III
Anno
minacciate di estinzione o in via di scomparsa.
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