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CybeRSeCuRITy e InTeLLIgenzA ARTIFICIALe




               come la necessità di garantire la sicurezza del sistema, la registrazione dei dati e
               l’obbligo di audit;
                    ➣ trasparenza e tracciabilità: le aziende che sviluppano soluzioni IA devono
               fornire trasparenza riguardo agli algoritmi utilizzati, garantendo che siano com-
               prensibili e tracciabili. Questo è fondamentale in ambito cybersecurity, dove è
               essenziale che le decisioni prese dall’IA possano essere spiegate e verificate, soprat-
               tutto quando si tratta di rilevare attacchi informatici;
                    ➣ supervisione e governance: il regolamento prevede l’istituzione di autori-
               tà di vigilanza per monitorare l’adozione dell’IA e garantire che venga utilizzata
               in conformità con le normative. Le imprese che adottano IA nella cybersecurity
               dovranno rispettare i requisiti di monitoraggio e reporting per garantire l’aderen-
               za agli standard stabiliti. L’IA Act stabilisce quindi obblighi per l’IA sulla base dei
               possibili rischi e del livello d’impatto.
                    Uno dei rischi più temuti da questa tecnologia è sicuramente quello della
               riservatezza, questo perché molti sistemi di IA sono basati sull’utilizzo massiccio di
               dati personali, specie sensibili, con ovvie ricadute sui singoli. Anche con riferimen-
               to a questo profilo vi sono già stati opportuni interventi delle nostre istituzioni, in
               particolar modo da parte del Garante per la privacy. Numerosi sono i suoi atti a
               tutela della riservatezza non solo nel caso in cui il titolare del trattamento che
               impiega l’IA è un soggetto privato, ma anche quando è una pubblica amministra-
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               zione, che sta sempre più divenendo un enorme serbatoio di informazioni . La
               consapevolezza dei rischi per la riservatezza del singolo innescata dai sistemi in
               questione era già presente nel  regolamento generale sulla protezione dei dati
               (GDPr) , che ha attribuito all’interessato il diritto di apprendere dal titolare del
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               trattamento l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la pro-
               filazione, e di ottenere informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 15).
               Essa ora è stata presa in carico anche dal recente regolamento europeo, che ha
               adottato un approccio basato sui rischi connessi all’impiego dell’intelligenza arti-
               ficiale, cercando, tra l’altro, di garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente
               dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti.


               19  Intelligenza artificiale e ruolo della protezione dei dati personali. L’analisi di Ginevra Cerrina
                  Feroni,  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9855742 ,
                  ultima consultazione 19 febbraio 2025.
               20  Il regolamento 2016/679, noto come GDPr, entrato in vigore nel maggio 2018, è il regolamento
                  europeo che ha stabilito le linee guida per la protezione dei dati personali. Esso stabilisce obblighi
                  rigorosi per le organizzazioni che trattano dati, imponendo misure di sicurezza appropriate per pre-
                  venire accessi non autorizzati o perdite di dati. L’introduzione di soluzioni basate sull’IA nella
                  cybersecurity deve tenere conto di alcuni aspetti chiave del GDPr, come: trasparenza e consenso,
                  valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e i diritti degli interessati.

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