Page 290 - Rassegna 2024-4 supplemento
P. 290

SuPPLEMEnTo 2024




                  Con l’entrata in vigore della legge n. 397/2000 , intitolata Disposizioni in
                                                              245
             materia  di  indagini  difensive,  è  stata  introdotta  un’innovazione  sostanziale
             rispetto  alla  tradizionale  pratica  peritale,  attribuendo  agli  psicologi  compiti  e
             responsabilità nuovi e complessi che vanno oltre la mera valutazione psicogene-
             tica. ossia, si è passati da un ruolo di supporto tradizionale nelle perizie a uno più
             dinamico e diretto, caratterizzato dalla partecipazione attiva alla costruzione e alla
             convalida delle prove  all’interno del processo penale.
                                 246
                  Prima di questa riforma, la ricerca della verità storica, legata all’indagine sui
             fatti accaduti, era prevalentemente appannaggio delle forze dell’ordine, le quali
             detenevano quasi l’esclusività nella conduzione delle inchieste. La dimensione
             psicologica, sebbene rilevante, si limitava a fornire contributi che venivano utiliz-
             zati in modo secondario, conf nati entro i limiti di una pratica peritale che rara-
             mente sconf nava nell’ambito investigativo. Tuttavia, con l’avvento della legge n.
             397/2000, il contesto operativo dello psicologo consulente si è ampliato conside-
             revolmente, attribuendogli compiti direttamente collegati alla ricerca delle fonti
             di prova. La legge così ha conferito agli psicologi competenze investigative vere e
             proprie.
                  L’articolo 391 bis del codice di procedura penale , in particolare, ha rap-
                                                                 247
             presentato una rivoluzione per la professione.
                  Ha permesso ai consulenti psicologi di interagire direttamente con le perso-
             ne che potrebbero fornire informazioni cruciali per l’attività investigativa.


             245 Legge 7 dicembre 2000, n. 397 - Disposizioni in materia di indagini difensive.
             246 “La prova è l’idoneità di un fatto a fornire elementi di dimostrazione della situazione investiga-
                 tiva. La prova quindi non si crea mai né in laboratorio e né al computer, ma la si può individuare
                 in laboratorio esaminando dei reperti originali, con l’uso di tecniche che richiamano particolari
                 discipline. In questo senso si può parlare di prova scientif ca.” È frequente che con il termine
                 prova si indicano in modo impreciso situazioni diverse, mentre nel lessico giuridico la prova è
                 solo quella che si forma in dibattimento. L’attività probatoria durante le indagini preliminari
                 viene descritta come la raccolta di elementi o fonti di prova, designati a divenire prova vera e pro-
                 pria solo nel dibattimento. Eccezioni a tale norma sono espresse da alcune anticipazioni proba-
                 torie, in presenza di casi ben determinati, che non consentono per loro natura o per altri motivi
                 di attendere la fase dibattimentale. I casi regolamentati dal codice sono quelli degli accertamenti
                 irripetibili, ovvero tutte quelle operazioni non suscettibili di ripetizione, e dell’incidente proba-
                 torio. In questi casi la prova viene riconosciuta come tale nel dibattimento.
             247 L’art. 391-bis c.p.p. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte
                 del difensore: 1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per
                 acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici
                 possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai f ni dell’attività investi-
                 gativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documen-
                 tato. […]. 5-bis. nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore,
                 quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia
                 o in psichiatria infantile. […].

             288
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295