Page 290 - Rassegna 2024-4 supplemento
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Con l’entrata in vigore della legge n. 397/2000 , intitolata Disposizioni in
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materia di indagini difensive, è stata introdotta un’innovazione sostanziale
rispetto alla tradizionale pratica peritale, attribuendo agli psicologi compiti e
responsabilità nuovi e complessi che vanno oltre la mera valutazione psicogene-
tica. ossia, si è passati da un ruolo di supporto tradizionale nelle perizie a uno più
dinamico e diretto, caratterizzato dalla partecipazione attiva alla costruzione e alla
convalida delle prove all’interno del processo penale.
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Prima di questa riforma, la ricerca della verità storica, legata all’indagine sui
fatti accaduti, era prevalentemente appannaggio delle forze dell’ordine, le quali
detenevano quasi l’esclusività nella conduzione delle inchieste. La dimensione
psicologica, sebbene rilevante, si limitava a fornire contributi che venivano utiliz-
zati in modo secondario, conf nati entro i limiti di una pratica peritale che rara-
mente sconf nava nell’ambito investigativo. Tuttavia, con l’avvento della legge n.
397/2000, il contesto operativo dello psicologo consulente si è ampliato conside-
revolmente, attribuendogli compiti direttamente collegati alla ricerca delle fonti
di prova. La legge così ha conferito agli psicologi competenze investigative vere e
proprie.
L’articolo 391 bis del codice di procedura penale , in particolare, ha rap-
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presentato una rivoluzione per la professione.
Ha permesso ai consulenti psicologi di interagire direttamente con le perso-
ne che potrebbero fornire informazioni cruciali per l’attività investigativa.
245 Legge 7 dicembre 2000, n. 397 - Disposizioni in materia di indagini difensive.
246 “La prova è l’idoneità di un fatto a fornire elementi di dimostrazione della situazione investiga-
tiva. La prova quindi non si crea mai né in laboratorio e né al computer, ma la si può individuare
in laboratorio esaminando dei reperti originali, con l’uso di tecniche che richiamano particolari
discipline. In questo senso si può parlare di prova scientif ca.” È frequente che con il termine
prova si indicano in modo impreciso situazioni diverse, mentre nel lessico giuridico la prova è
solo quella che si forma in dibattimento. L’attività probatoria durante le indagini preliminari
viene descritta come la raccolta di elementi o fonti di prova, designati a divenire prova vera e pro-
pria solo nel dibattimento. Eccezioni a tale norma sono espresse da alcune anticipazioni proba-
torie, in presenza di casi ben determinati, che non consentono per loro natura o per altri motivi
di attendere la fase dibattimentale. I casi regolamentati dal codice sono quelli degli accertamenti
irripetibili, ovvero tutte quelle operazioni non suscettibili di ripetizione, e dell’incidente proba-
torio. In questi casi la prova viene riconosciuta come tale nel dibattimento.
247 L’art. 391-bis c.p.p. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte
del difensore: 1. Salve le incompatibilità previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per
acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici
possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai f ni dell’attività investi-
gativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documen-
tato. […]. 5-bis. nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma 1-ter, il difensore,
quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia
o in psichiatria infantile. […].
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