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INSERTO




                  I principali correttivi introdotti riguardano l’estensione della tutela anche
             ai conflitti aventi carattere interno, compresa la disciplina della responsabilità
             statale e individuale per violazione delle regole a presidio dei beni culturali (art.
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             22) ; una più puntuale definizione del concetto di «necessità militare imperati-
             va»  idonea  a  giustificare  l’aggressione  del  bene  in  forza  dell’art.  4  della
             Convenzione e, infine, un terzo livello di protezione definita «rafforzata» che si
             affianca a quella speciale.
                  Con specifico riguardo alla necessità militare quale eccezione al rispetto
             dei beni culturali, il II Protocollo (art. 6 lett. a), b) e 13) sottopone l’esimente a
             «rigorose condizioni di carattere sostanziale e processuale. Sul piano sostanzia-
             le, la necessità militare deve essere imperativa e deve risultare dalla assenza di
                                                                                       18
             alternative possibili al raggiungimento degli scopi militari nel teatro di guerra» .
             I requisiti di natura processuale esigono:
                    il «previo avvertimento effettivo» (art. 6 let. d);
                    il principio di precauzione e proporzionalità per scongiurare i danni col-
             laterali (art. 7);
                    l’ordine di sferrare l’attacco provenga da un ufficiale di alto grado (art.
             13 § 2 let. c).
                  L’art. 9 vieta espressamente alle forze occupanti un territorio di esportare,
             rimuovere e trasferire illecitamente qualsiasi bene culturale e, ancora, di effet-
             tuare scavi archeologici, di alterarli o di cambiarne l’uso.
                  In ordine al profilo maggiormente innovativo inaugurato dalla fonte con-
             venzionale in discorso, ovvero lo statuto di protezione rafforzata, esso opera
             esclusivamente  nei  confronti  di  beni  aventi  massima  rilevanza  culturale  per
             l’umanità, che proprio in virtù di tale connotazione sono oggetto del livello più
             elevato di protezione già nel contesto dell’ordinamento nazionale, non dovendo
             essere utilizzati per scopi militari o come scudo a postazioni militari, secondo
             una specifica dichiarazione in tal senso fatta dalla parte che vanta il controllo
             sul bene.
                  Lo status di bene meritevole di tale peculiare tutela prescinde dalla macchi-
             nosa procedura prevista dalla Convenzione per accedere al regime di protezione
             speciale e viene, infatti, acquisito mediante iscrizione nella relativa Lista inter-
             17   L’art. 19 della Convenzione, come anticipato, si limitava, invece, a estendere ai conflitti non
                  internazionali le sole disposizioni riguardanti il rispetto dei beni.
             18   Francesco Francioni, Beni culturali (protezione internazionale dei), cit., p. 66, che cita quale esem-
                  pio  «il  temporaneo  alloggiamento  notturno  di  un  contingente  militare  in  una  chiesa  o
                  moschea o altro edificio di grande importanza storica o culturale; in questo caso il concetto
                  restrittivo di necessità adottato nel Protocollo proibirebbe l’attacco e la distruzione del bene
                  culturale in quanto sussisterebbe l’alternativa di attendere la partenza del contingente per
                  sferrare l’attacco a distanza dal bene culturali».

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