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INSERTO
I principali correttivi introdotti riguardano l’estensione della tutela anche
ai conflitti aventi carattere interno, compresa la disciplina della responsabilità
statale e individuale per violazione delle regole a presidio dei beni culturali (art.
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22) ; una più puntuale definizione del concetto di «necessità militare imperati-
va» idonea a giustificare l’aggressione del bene in forza dell’art. 4 della
Convenzione e, infine, un terzo livello di protezione definita «rafforzata» che si
affianca a quella speciale.
Con specifico riguardo alla necessità militare quale eccezione al rispetto
dei beni culturali, il II Protocollo (art. 6 lett. a), b) e 13) sottopone l’esimente a
«rigorose condizioni di carattere sostanziale e processuale. Sul piano sostanzia-
le, la necessità militare deve essere imperativa e deve risultare dalla assenza di
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alternative possibili al raggiungimento degli scopi militari nel teatro di guerra» .
I requisiti di natura processuale esigono:
il «previo avvertimento effettivo» (art. 6 let. d);
il principio di precauzione e proporzionalità per scongiurare i danni col-
laterali (art. 7);
l’ordine di sferrare l’attacco provenga da un ufficiale di alto grado (art.
13 § 2 let. c).
L’art. 9 vieta espressamente alle forze occupanti un territorio di esportare,
rimuovere e trasferire illecitamente qualsiasi bene culturale e, ancora, di effet-
tuare scavi archeologici, di alterarli o di cambiarne l’uso.
In ordine al profilo maggiormente innovativo inaugurato dalla fonte con-
venzionale in discorso, ovvero lo statuto di protezione rafforzata, esso opera
esclusivamente nei confronti di beni aventi massima rilevanza culturale per
l’umanità, che proprio in virtù di tale connotazione sono oggetto del livello più
elevato di protezione già nel contesto dell’ordinamento nazionale, non dovendo
essere utilizzati per scopi militari o come scudo a postazioni militari, secondo
una specifica dichiarazione in tal senso fatta dalla parte che vanta il controllo
sul bene.
Lo status di bene meritevole di tale peculiare tutela prescinde dalla macchi-
nosa procedura prevista dalla Convenzione per accedere al regime di protezione
speciale e viene, infatti, acquisito mediante iscrizione nella relativa Lista inter-
17 L’art. 19 della Convenzione, come anticipato, si limitava, invece, a estendere ai conflitti non
internazionali le sole disposizioni riguardanti il rispetto dei beni.
18 Francesco Francioni, Beni culturali (protezione internazionale dei), cit., p. 66, che cita quale esem-
pio «il temporaneo alloggiamento notturno di un contingente militare in una chiesa o
moschea o altro edificio di grande importanza storica o culturale; in questo caso il concetto
restrittivo di necessità adottato nel Protocollo proibirebbe l’attacco e la distruzione del bene
culturale in quanto sussisterebbe l’alternativa di attendere la partenza del contingente per
sferrare l’attacco a distanza dal bene culturali».
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