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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto, costituivi del patrimonio
culturale o spirituale dei popoli; l’impiego degli stessi beni in appoggio allo sfor-
zo militare e, infine, il farne oggetto di rappresaglia.
L’effettività della tutela apprestata è garantita dal successivo art. 85, par. 4,
let. d) che attribuisce la qualifica di infrazioni gravi e, dunque, di crimini di guer-
ra, all’attacco deliberato contro monumenti storici, opere d’arte, o luoghi di
culto purché sottoposti al vincolo di protezione speciale; non situati nelle
immediate vicinanze di obiettivi militari e interessati da una diffusa campagna
di distruzioni. Tra la firma delle Convenzioni di Ginevra e quella del menzio-
nato Protocollo del ‘77, viene sottoscritta all’Aja, il 14 maggio 1954, la prima
fonte convenzionale interamente dedicata alla protezione dei beni culturali
durante i conflitti armati, che per questa via si affrancano dalla modalità di pro-
tezione indiretta genericamente riferita ai beni civili, ricadendo nel perimetro di
una più efficace e mirata tutela, in quanto calibrata sulla specificità della loro
natura. Tale distinzione non assolve a una funzione meramente descrittiva, ma
assume rilievo preminente oltre che per determinare i diversi obblighi statuali,
anche rispetto al regime della responsabilità penale individuale e alle disposizio-
ni incriminatrici degli attacchi a beni culturali nel corso di conflitti armati .
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La prima fondamentale novità del Trattato è rappresentata dalla introdu-
zione di una nozione di bene culturale che individua in modo preciso e univoco
l’oggetto della disciplina, ovvero:
i beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio cultu-
rale dei popoli; le località archeologiche;
i complessi di interesse storico o artistico;
le opere d’arte, i manoscritti e altri oggetti di interesse artistico, storico
o archeologico;
le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi;
gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o
esporre i beni culturali mobili ;
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i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali .
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7 M. Politi - F. Gioia, La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei
beni culturali in tempo di conflitto armato, in Paolo Benvenuti - Rosario Sapienza (a cura di), La
tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Giuffrè, Milano, 2007, p. 199.
8 Secondo la distinzione tripartita in cui risultano catalogati i beni, si tratterebbe della categoria
dei cosiddetti «contenitori» di beni, dunque musei, grandi biblioteche e i depositi in genere,
al cui interno i beni stessi possano trovare custodia o riparo, cfr. Edoardo Greppi, I crimini
dell’individuo nel diritto internazionale, Utet, Milano, 2023, p. 93.
9 La identificabilità di tutti quanti i beni elencati deve essere garantita tramite apposizione di
un emblema sotto forma di scudo contenente una croce di Sant’Andrea, di colore blu su
sfondo bianco.
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