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BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE




               i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto, costituivi del patrimonio
               culturale o spirituale dei popoli; l’impiego degli stessi beni in appoggio allo sfor-
               zo militare e, infine, il farne oggetto di rappresaglia.
                    L’effettività della tutela apprestata è garantita dal successivo art. 85, par. 4,
               let. d) che attribuisce la qualifica di infrazioni gravi e, dunque, di crimini di guer-
               ra, all’attacco deliberato contro monumenti storici, opere d’arte, o luoghi di
               culto  purché  sottoposti  al  vincolo  di  protezione  speciale;  non  situati  nelle
               immediate vicinanze di obiettivi militari e interessati da una diffusa campagna
               di distruzioni. Tra la firma delle Convenzioni di Ginevra e quella del menzio-
               nato Protocollo del ‘77, viene sottoscritta all’Aja, il 14 maggio 1954, la prima
               fonte  convenzionale  interamente  dedicata  alla  protezione  dei  beni  culturali
               durante i conflitti armati, che per questa via si affrancano dalla modalità di pro-
               tezione indiretta genericamente riferita ai beni civili, ricadendo nel perimetro di
               una più efficace e mirata tutela, in quanto calibrata sulla specificità della loro
               natura. Tale distinzione non assolve a una funzione meramente descrittiva, ma
               assume rilievo preminente oltre che per determinare i diversi obblighi statuali,
               anche rispetto al regime della responsabilità penale individuale e alle disposizio-
               ni incriminatrici degli attacchi a beni culturali nel corso di conflitti armati .
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                    La prima fondamentale novità del Trattato è rappresentata dalla introdu-
               zione di una nozione di bene culturale che individua in modo preciso e univoco
               l’oggetto della disciplina, ovvero:
                      i beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio cultu-
               rale dei popoli; le località archeologiche;
                      i complessi di interesse storico o artistico;
                      le opere d’arte, i manoscritti e altri oggetti di interesse artistico, storico
               o archeologico;
                      le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi;
                      gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o
               esporre i beni culturali mobili ;
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                      i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali .
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               7    M. Politi - F. Gioia, La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei
                    beni culturali in tempo di conflitto armato, in Paolo Benvenuti - Rosario Sapienza (a cura di), La
                    tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Giuffrè, Milano, 2007, p. 199.
               8    Secondo la distinzione tripartita in cui risultano catalogati i beni, si tratterebbe della categoria
                    dei cosiddetti «contenitori» di beni, dunque musei, grandi biblioteche e i depositi in genere,
                    al cui interno i beni stessi possano trovare custodia o riparo, cfr. Edoardo Greppi, I crimini
                    dell’individuo nel diritto internazionale, Utet, Milano, 2023, p. 93.
               9    La identificabilità di tutti quanti i beni elencati deve essere garantita tramite apposizione di
                    un emblema sotto forma di scudo contenente una croce di Sant’Andrea, di colore blu su
                    sfondo bianco.

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