Page 314 - Rassegna 2023-4
P. 314

GIUSEPPE D’ORSI




                  Va precisato che l’eventuale sequestro non è requisito legale per poter pro-
             cedere alla sospensione; infatti, la sua legittimità si fonda soltanto sulla inido-
             neità dell’atto ad arrecare intralcio alle indagini.
                  Inoltre, se la UIF, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati durante
             il periodo di sospensione, si dovesse rendere conto dell’assenza di elementi tali
             che possano consentire all’Autorità giudiziaria di esercitare i suoi poteri, può
             decidere di revocare il provvedimento di sospensione.
                  Al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, il legislatore ha
             aggiunto l’art. 648-quater c.p. (226) , che statuisce l’applicazione automatica della
             confisca del prodotto (227)  o del profitto (228) , per i reati di riciclaggio, autoriciclag-
             gio e impiego di denaro, sia nei casi di condanna, che di applicazione della pena
             su richiesta, salvo che le cose appartengano a persona estranea al reato; nel caso
             non dovesse essere possibile procedere a determinare il profitto si opera con la
             confisca per equivalente, fino alla compensazione della somma individuata.
                  In quest’ultimo caso, si applica il principio solidaristico, il quale comporta
             l’imputazione dell’intera azione e dei relativi effetti in capo a ciascun concor-
             rente, motivo per cui, qualora non sia possibile ricostruire l’origine del profitto
             illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato potranno
             interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità
             del profitto accertato. A tal riguardo, si specifica che, così come affermato dalla
             seconda sezione penale della Cassazione, in ordine ad una condanna per rici-
             claggio, si deve procedere alla confisca non solo della somma costituente il van-
             taggio economico ottenuto, ma quella corrispondente all’intero importo del-
             l’operazione  illecita.  La  Corte  a  riguardo  ha  ribadito  che,  a  prescindere  dal-
             l’eventuale godimento pieno e diretto del profitto derivante dall’attività di rici-
             claggio, la circostanza di averne avuto la materiale disponibilità legittima la con-
             fisca della intera transazione finanziaria (229) .
                  Allo stesso tempo, però, è necessario precisare che per la Cassazione il
             “bene riciclato” assume un valore e un significato diverso da quello di profitto.
             Infatti, nei confronti del “riciclante” sarà possibile procedere esclusivamente
             alla confisca del bene riciclato, qualora ricorrano i presupposti (230) .


             (226)  Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 63, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
             (227)  “Il prodotto è il risultato empirico, cioè i beni creati/trasformati/acquisiti mediante il reato
                  stesso”. Sentenza n. 44315 della Corte Suprema di Cassazione, 31 ottobre 2013.
             (228)  Il profitto consiste nel risultato economico che il reato produce, quale vantaggio di diretta
                  ed immediata derivazione causale del reato presupposto”. Sentenza n. 31617 della Corte
                  Suprema di Cassazione, 26 giugno 2015.
             (229)  Sentenza n. 7503/2022.
             (230)  Sentenza n. 21820/ 2022, Corte Suprema di Cassazione.

             82
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319