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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
segnalazione alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e al Nucleo Speciale
di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) (219) . I suddetti organi prov-
vedono alla trasmissione di tali segnalazioni al Procuratore nazionale antimafia
e antiterrorismo qualora siano pertinenti alla criminalità organizzata o al terro-
rismo (220) .
A riguardo si specifica che tra i poteri attribuiti alla Guardia di Finanza,
oltre a quelli già conferiti ai fini fiscali, vi rientra anche quello di procedere ad
ispezioni e controlli, di avviare eventuali approfondimenti investigativi in ordi-
ne alle comunicazioni ricevute dalla UIF (221) , con facoltà di accedere ai dati dei
rapporti/operazioni contenuti nell’anagrafe tributaria.
Nella stessa misura la DIA riceve le segnalazioni afferenti ad operazioni
che presentano rischio di riciclaggio e provvede all’acquisizione dei risultati
delle analisi svolte, soprattutto in ordine alle informazioni concernenti i reati
presupposto associati. Anche la DIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, acce-
de all’anagrafe tributaria (222) , a quella immobiliare (223) e al registro dei titolari
effettivi di persone giuridiche e trust.
La normativa (224) conferisce alla UIF il potere di sospendere quelle transa-
zioni ritenute sospette di riciclaggio per un massimo di cinque giorni lavorativi,
anche su richiesta dell’Autorità giudiziaria e a condizione che ciò non rechi pre-
giudizio ad eventuali indagini in corso (225) .
Attraverso tale potere amministrativo la UIF riesce a cristallizzare lo stato
dei fatti ottenendo un doppio vantaggio dal punto di vista della tempistica;
infatti, in questo modo, può procedere ad un’analisi più approfondita circa la
fondatezza della valutazione dell’attività ritenuta sospetta, assicurando
all’Autorità giudiziaria un lasso di tempo più ampio al fine di emanare un prov-
vedimento di sequestro, qualora ne ricorrano i presupposti.
Condizione essenziale per il legittimo esercizio di tale potere è il coordi-
namento con gli organi che procedono alle indagini, affinché ci sia una condi-
visione informativa che agevoli la fondatezza del sospetto, soprattutto in vista
dell’adozione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
(219) D.lgs. 231/2007, art. 40, comma 1, lett. d).
(220) D.lgs. 231/2007, art. 40, comma 1, lett. d).
(221) D.lgs. 90/2017.
(222) Art. 7, commi 6 e 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’art. 37,
comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
(223) Art. 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
(224) D.lgs. 231/2007, art. 6, comma 4, lettera c).
(225) D.lgs. 231/2007, art. 6, comma 4, lettera c).
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