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GIUSEPPE D’ORSI




             ha consentito di imperniare il relativo sistema di contrasto attorno a strumenti
             di straordinaria efficacia operativa: in primis, sequestro e confisca dei patrimoni
             illeciti.
                  Proprio  questo  obiettivo  dimostra  come  gli  adempimenti  relativi  agli
             obblighi di segnalare le operazioni sospette non gravino soltanto in capo a colo-
             ro che esercitano le proprie funzioni nel circuito bancario ma, anzi, sono stati
             estesi a professionisti, revisori legali e contabili, notai e avvocati (quando, in
             nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
             finanziaria o immobiliare), i quali operano in settori estranei a quello puramente
             economico. La Direttiva, specificando e chiarendo la nozione di riciclaggio (217) ,
             riesce così a ricomprendervi sia la condotta dell’autore principale, che quella di
             colui che è estraneo al delitto da cui provengono i fondi, ma ne dissimula l’ori-
             gine illecita.
                  Sulla base di tali presupposti normativi, viene stabilito che gli Stati debba-
             no emanare disposizioni in materia antiriciclaggio capaci di regolare il compor-
             tamento di ulteriori categorie di professionisti ed imprese, oltre a quelle già sog-
             gette alla normativa antiriciclaggio, qualora dovessero risultare esposte al rischio
             di essere impiegate per la realizzazione di operazioni illecite.
                  Ne deriva l’obbligo per gli enti destinatari della normativa di rispettare la
             regola della “customer due diligence” (ossia della diligenza dovuta nei confronti
             del cliente) (218) , la quale assume come peculiarità principale quella di avere piena
             cognizione delle caratteristiche del cliente prima di instaurare con il medesimo
             ogni tipologia di rapporto e che comporta, in primis, la verifica delle sue qualità
             soggettive, oltre ad una valutazione inerente all’accertamento della piena con-
             formità alla normativa vigente dell’operazione in essere.
                  Inviata la segnalazione, la UIF provvede a classificarla attraverso l’attribu-
             zione di un certo livello di “rating di sistema”, integrando le informazioni con
             notizie acquisite tramite il consulto di ulteriori banche dati a disposizione, con
             l’obiettivo di identificare i soggetti e definire i caratteri di quello specifico flusso
             finanziario.
                  Qualora  dovesse  ritenersi,  a  seguito  dell’analisi  economico-finanziaria
             effettuata, sussistente l’ipotesi di riciclaggio, la UIF inoltra tempestivamente la
             (217)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 1, comma 2, lettera b):
                  “La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi proven-
                  gono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare
                  l’origine illecita dei beni medesimi ...», “che l’atto di aiutare chiunque sia coinvolto in tale atti-
                  vità a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni».
             (218)  Processo regolamentato che le istituzioni utilizzano per raccogliere e valutare le informazioni
                  rilevanti sui clienti. I dati raccolti vengono utilizzati per stabilire la veridicità dell’identità dei
                  clienti e valutare il livello di rischio che possono rappresentare per la loro attività.

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