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GIUSEPPE D’ORSI
ha consentito di imperniare il relativo sistema di contrasto attorno a strumenti
di straordinaria efficacia operativa: in primis, sequestro e confisca dei patrimoni
illeciti.
Proprio questo obiettivo dimostra come gli adempimenti relativi agli
obblighi di segnalare le operazioni sospette non gravino soltanto in capo a colo-
ro che esercitano le proprie funzioni nel circuito bancario ma, anzi, sono stati
estesi a professionisti, revisori legali e contabili, notai e avvocati (quando, in
nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare), i quali operano in settori estranei a quello puramente
economico. La Direttiva, specificando e chiarendo la nozione di riciclaggio (217) ,
riesce così a ricomprendervi sia la condotta dell’autore principale, che quella di
colui che è estraneo al delitto da cui provengono i fondi, ma ne dissimula l’ori-
gine illecita.
Sulla base di tali presupposti normativi, viene stabilito che gli Stati debba-
no emanare disposizioni in materia antiriciclaggio capaci di regolare il compor-
tamento di ulteriori categorie di professionisti ed imprese, oltre a quelle già sog-
gette alla normativa antiriciclaggio, qualora dovessero risultare esposte al rischio
di essere impiegate per la realizzazione di operazioni illecite.
Ne deriva l’obbligo per gli enti destinatari della normativa di rispettare la
regola della “customer due diligence” (ossia della diligenza dovuta nei confronti
del cliente) (218) , la quale assume come peculiarità principale quella di avere piena
cognizione delle caratteristiche del cliente prima di instaurare con il medesimo
ogni tipologia di rapporto e che comporta, in primis, la verifica delle sue qualità
soggettive, oltre ad una valutazione inerente all’accertamento della piena con-
formità alla normativa vigente dell’operazione in essere.
Inviata la segnalazione, la UIF provvede a classificarla attraverso l’attribu-
zione di un certo livello di “rating di sistema”, integrando le informazioni con
notizie acquisite tramite il consulto di ulteriori banche dati a disposizione, con
l’obiettivo di identificare i soggetti e definire i caratteri di quello specifico flusso
finanziario.
Qualora dovesse ritenersi, a seguito dell’analisi economico-finanziaria
effettuata, sussistente l’ipotesi di riciclaggio, la UIF inoltra tempestivamente la
(217) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 1, comma 2, lettera b):
“La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi proven-
gono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare
l’origine illecita dei beni medesimi ...», “che l’atto di aiutare chiunque sia coinvolto in tale atti-
vità a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni».
(218) Processo regolamentato che le istituzioni utilizzano per raccogliere e valutare le informazioni
rilevanti sui clienti. I dati raccolti vengono utilizzati per stabilire la veridicità dell’identità dei
clienti e valutare il livello di rischio che possono rappresentare per la loro attività.
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