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INSERTO




             legge n. 283/1962, oltre che nell’introduzione, sempre nella legge del 1962 e in
             stretta connessione con le modifiche ivi apportate, di peculiari ipotesi di non
             punibilità sopravvenuta, incentrate su condotte post-fatto del reo a contenuto
             riparatorio .
                       (11)
                  Con riferimento alla responsabilità degli enti, il d.d.l. A.C. 2427 si propone
             di intervenire nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 su un duplice piano: ampliando,
             attraverso l’inserimento delle fattispecie in materia agro-alimentare connotate
             da maggiore gravità, il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 e
             introducendo, sulla falsariga di quanto già sperimentato in materia di sicurezza
             sul lavoro, un modello di organizzazione e gestione tipo, potenzialmente ido-
             neo, se adottato, a escludere o attenuare la responsabilità delle imprese agroali-
             mentari costituite in forma societaria e a incanalare gli operatori del settore
             nella direzione di una correttezza gestionale e organizzativa tale da prevenire la
             commissione dei reati presupposto.


             4.  L’ampliamento dei reati presupposto
                  Andando con ordine, l’art. 5 propone - alle lett. b) e c) del comma 1 - un
             arricchimento del catalogo dei reati presupposto, attraverso l’introduzione di
             nuove fattispecie, così come risultanti dal testo riformato dallo stesso disegno
             di legge. Così, ai sensi del rinnovato art. 25-bis.1 l’ente risponderà per la com-
             missione di delitti contro l’industria e il commercio, rispetto ai quali viene sop-
             presso il riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 516 e 517-quater c.p. (giacché
             il nuovo reato di cui all’articolo 517-sexies, che sostituisce sostanzialmente la fat-
             tispecie di cui all’art. 516 c.p., e il reato di cui all’art. 517-quater trovano colloca-
             zione nell’articolo 25-bis.2), e a quelle di cui agli artt. 517 (vendita di prodotti
             industriali con segni mendaci) e 517-ter (fabbricazione e commercio di beni rea-
             lizzati usurpando titoli di proprietà industriale), per le quali è stata esclusa la
             responsabilità dell’ente.
                  Sono poi introdotti, alla lettera c), gli articoli 25-bis.2 e 25-bis.3.
                  Il primo (art. 25-bis.2) concerne le frodi nel commercio di prodotti ali-
             mentari di cui al nuovo Capo II-bis (“Dei delitti contro il patrimonio agro-ali-
             mentare”), accompagnate da sanzioni pecuniarie graduate a seconda della gra-
             vità del reato commesso. Con specifico riguardo all’ipotesi di agropirateria si
             prevede - in ragione del maggior carico di disvalore, collegato alla commissione
             dei fatti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies in modo sistematico e attraverso

             (11)  C. CUPELLI, La riforma dei reati agroalimentari: la responsabilità degli enti e i meccanismi estintivi, in
                  Dir. agroalim., 2016, 50 ss.

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