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INSERTO
legge n. 283/1962, oltre che nell’introduzione, sempre nella legge del 1962 e in
stretta connessione con le modifiche ivi apportate, di peculiari ipotesi di non
punibilità sopravvenuta, incentrate su condotte post-fatto del reo a contenuto
riparatorio .
(11)
Con riferimento alla responsabilità degli enti, il d.d.l. A.C. 2427 si propone
di intervenire nel corpo del d.lgs. n. 231/2001 su un duplice piano: ampliando,
attraverso l’inserimento delle fattispecie in materia agro-alimentare connotate
da maggiore gravità, il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001 e
introducendo, sulla falsariga di quanto già sperimentato in materia di sicurezza
sul lavoro, un modello di organizzazione e gestione tipo, potenzialmente ido-
neo, se adottato, a escludere o attenuare la responsabilità delle imprese agroali-
mentari costituite in forma societaria e a incanalare gli operatori del settore
nella direzione di una correttezza gestionale e organizzativa tale da prevenire la
commissione dei reati presupposto.
4. L’ampliamento dei reati presupposto
Andando con ordine, l’art. 5 propone - alle lett. b) e c) del comma 1 - un
arricchimento del catalogo dei reati presupposto, attraverso l’introduzione di
nuove fattispecie, così come risultanti dal testo riformato dallo stesso disegno
di legge. Così, ai sensi del rinnovato art. 25-bis.1 l’ente risponderà per la com-
missione di delitti contro l’industria e il commercio, rispetto ai quali viene sop-
presso il riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 516 e 517-quater c.p. (giacché
il nuovo reato di cui all’articolo 517-sexies, che sostituisce sostanzialmente la fat-
tispecie di cui all’art. 516 c.p., e il reato di cui all’art. 517-quater trovano colloca-
zione nell’articolo 25-bis.2), e a quelle di cui agli artt. 517 (vendita di prodotti
industriali con segni mendaci) e 517-ter (fabbricazione e commercio di beni rea-
lizzati usurpando titoli di proprietà industriale), per le quali è stata esclusa la
responsabilità dell’ente.
Sono poi introdotti, alla lettera c), gli articoli 25-bis.2 e 25-bis.3.
Il primo (art. 25-bis.2) concerne le frodi nel commercio di prodotti ali-
mentari di cui al nuovo Capo II-bis (“Dei delitti contro il patrimonio agro-ali-
mentare”), accompagnate da sanzioni pecuniarie graduate a seconda della gra-
vità del reato commesso. Con specifico riguardo all’ipotesi di agropirateria si
prevede - in ragione del maggior carico di disvalore, collegato alla commissione
dei fatti di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies in modo sistematico e attraverso
(11) C. CUPELLI, La riforma dei reati agroalimentari: la responsabilità degli enti e i meccanismi estintivi, in
Dir. agroalim., 2016, 50 ss.
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