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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE
b)sanzioni pecuniarie fino a ottocento quote, oltre alle misure interdittive
di cui all’art. 9, comma 2 (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione
o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commis-
sione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da age-
volazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi), in caso di commissione dei
reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) o di frodi
contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
Nel perimetro economico-commerciale è dunque possibile enucleare spe-
cifici margini applicativi dei reati-presupposto aventi ad oggetto gli alimenti; si
tratta di ipotesi fraudolente che incidono principalmente sulle caratteristiche di
qualità (si pensi al marchio registrato o alla denominazione protetta) o comun-
que su tratti essenziali per la scelta di acquisto (come nel caso della provenienza
geografica) degli alimenti stessi .
(4)
A ciò, volendo, si può aggiungere quanto contemplato - in termini proble-
matici - all’art. 12 della legge n. 9/2013 (cosiddetta legge “salva olio”), a tenore
del quale «gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva»
sono responsabili, in conformità al d.lgs. n. 231/2001, «anche quando l’autore
del reato non è stato identificato o non è imputabile», per i reati di cui agli arti-
coli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater c.p., commessi nel loro
interesse o a loro vantaggio da persone:
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzio-
ne dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e fun-
zionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b)sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla
lettera a).
Dunque, se da una parte sono riproposte talune delle ipotesi delittuose già
previste agli artt. 25 e 25-bis.1 (artt. 473 e 474; 515, 516, 517 e 517-quater c.p.),
dall’altra si fa riferimento - quali reati presupposto - a fattispecie di frode sanita-
ria non comprese nel catalogo del decreto (adulterazione e contraffazione di
sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
e commercio di sostanze alimentari nocive), emergendo quindi - a fronte di una
limitazione del campo applicativo ai soli enti «che operano nell’ambito della filie-
ra degli oli vergini di oliva» - profili di dubbia compatibilità con l’art. 3 Cost. .
(5)
(4) A. NATALINI, 231 e industria agro-alimentare. Diritto penale del cibo e responsabilità delle persone giuri-
diche, Pisa, 2017, 53 ss.
(5) A. NATALINI, 231 e industria agro-alimentare, cit., 56.
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