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LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO AGRO-ALIMENTARE




                    b)sanzioni pecuniarie fino a ottocento quote, oltre alle misure interdittive
               di cui all’art. 9, comma 2 (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione
               o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commis-
               sione  dell’illecito;  il  divieto  di  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,
               salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da age-
               volazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
               concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi), in caso di commissione dei
               reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) o di frodi
               contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
                    Nel perimetro economico-commerciale è dunque possibile enucleare spe-
               cifici margini applicativi dei reati-presupposto aventi ad oggetto gli alimenti; si
               tratta di ipotesi fraudolente che incidono principalmente sulle caratteristiche di
               qualità (si pensi al marchio registrato o alla denominazione protetta) o comun-
               que su tratti essenziali per la scelta di acquisto (come nel caso della provenienza
               geografica) degli alimenti stessi .
                                             (4)
                    A ciò, volendo, si può aggiungere quanto contemplato - in termini proble-
               matici - all’art. 12 della legge n. 9/2013 (cosiddetta legge “salva olio”), a tenore
               del quale «gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva»
               sono responsabili, in conformità al d.lgs. n. 231/2001, «anche quando l’autore
               del reato non è stato identificato o non è imputabile», per i reati di cui agli arti-
               coli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater c.p., commessi nel loro
               interesse o a loro vantaggio da persone:
                    a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzio-
               ne dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e fun-
               zionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
                    b)sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla
               lettera a).
                    Dunque, se da una parte sono riproposte talune delle ipotesi delittuose già
               previste agli artt. 25 e 25-bis.1 (artt. 473 e 474; 515, 516, 517 e 517-quater c.p.),
               dall’altra si fa riferimento - quali reati presupposto - a fattispecie di frode sanita-
               ria non comprese nel catalogo del decreto (adulterazione e contraffazione di
               sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
               e commercio di sostanze alimentari nocive), emergendo quindi - a fronte di una
               limitazione del campo applicativo ai soli enti «che operano nell’ambito della filie-
               ra degli oli vergini di oliva» - profili di dubbia compatibilità con l’art. 3 Cost. .
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               (4)   A. NATALINI, 231 e industria agro-alimentare. Diritto penale del cibo e responsabilità delle persone giuri-
                    diche, Pisa, 2017, 53 ss.
               (5)   A. NATALINI, 231 e industria agro-alimentare, cit., 56.

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