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INSERTO




                  Senza trascurare come, a ben vedere, ci si trovi al cospetto di una «norma
             imperfetta» o «meramente simbolica», in quanto non assistita da sanzione, dal
             momento che per tutte e tre le richiamate ipotesi di frode sanitaria non è indi-
             cato il numero di quote minimo e massimo che debbono applicarsi in caso di
             condanna dell’ente, né l’entità delle pene interdittive eventualmente irrogabili .
                                                                                       (6)
                  In definitiva, per quanto ci si sforzi di ampliarne i contorni, allo stato il
             perimetro applicativo del d.lgs. n. 231/2001 nel settore agro-alimentare non può
             che essere circoscritto alle sole frodi commerciali: in sostanza, a casi in cui l’aliud
             pro alio (art. 515 c.p.), la vendita dell’alimento non genuino (art. 516 c.p.) o con
             segni mendaci (art. 517 c.p.) o la contraffazione di DOP o IGP (art. 517-quater c.p.)
             non implichino (anche) la compromissione della sicurezza alimentare .
                                                                               (7)
                  Si tratta di ipotesi - come la frode nell’esercizio del commercio, la vendita
             di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti indu-
             striali con segni mendaci - per le quali, fra l’altro, può trovare applicazione l’ag-
             gravante  prevista  dall’art.  517-bis  c.p.  (aumento  di  pena  se  i  fatti  «hanno  ad
             oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristi-
             che sono protetti dalle norme vigenti»).
                  Appare allora evidente come la direzionalità di tutte le fattispecie delittuo-
             se richiamate all’art. 25-bis.1 alla sola tutela dell’economia pubblica e del com-
             mercio e il mancato riferimento tanto ai delitti di cui agli artt. 439, ss. c.p. quan-
             to  alla  legge  n.  283/1962  (soprattutto  agli  artt.  5,  6  e  12,  ‘sopravvissuti’  al
             discusso tentativo di depenalizzazione operato con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n.
             27 grazie al tempestivo intervento, realizzato in via d’urgenza prima dello sca-
             dere dei termini di vacatio legis, del d.l. 22 marzo 2021, n. 42) attestino l’esistenza
             di un significativo vulnus nel sistema di tutela, riconducibile all’esclusione dei
             più gravi reati (alimentari) contro la salute pubblica .
                                                              (8)


             3.  Verso la riforma. La Commissione Caselli e il d.d.l. AC 2427
                  In questo scenario, dunque, si inserisce il percorso di riforma intrapreso
             negli ultimi anni, i cui principali punti di riferimento possono essere considerati
             lo  «Schema  di  disegno  di  legge»  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  reati

             (6)   A. NATALINI, 231 e industria agro-alimentare, cit., 56.
             (7)   C. CATRINI, Riflessioni sulla codifica di un «peculiare» modello di gestione e organizzazione per il comparto
                  alimentare: limiti attuali, prospettive di riforma e spunti comparatistici, in Giur. pen., 2021, 1-bis; 6 ss.;
                  A. NATALINI, 231 e industria agro-alimentare, cit., 54; C. SANTORIELLO, Reati alimentari e responsa-
                  bilità della persona giuridica, in Resp. amm. soc. e enti, 2014, 1, 177 ss.
             (8)   C. CATRINI, Riflessioni sulla codifica di un «peculiare» modello di gestione e organizzazione per il comparto
                  alimentare, cit., 7.

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