Page 19 - Forestale N. 71 novembre - dicembre 2012
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praticata con tecniche illegali (uso di lacci, reti,
tagliole, esplosivi, da automobili, da natante ecc.);
la caccia e la pesca di animali che appartengono a
specie protette, ad esempio perché in pericolo di
estinzione; la pesca effettuata usando tecniche
illegali (esplosivi, corrente elettrica, veleni, pesca
con autorespiratori, raccolta dei datteri di mare,
ecc.); la cattura di pesci al di sotto le misure mini-
me; la pesca di una quantità di pesci superiore al
massimo giornaliero consentito.
Se volessimo definire il bracconiere, potremmo
considerarlo “un cacciatore che viola le leggi cat-
turando specie protette e utilizzando mezzi
illeciti, non selettivi (cioè non in grado di
distinguere tra le varie specie) e che spesso sono
estremamente dolorosi per l’animale”. Eppure in
alcune regioni italiane sopravvivono delle tradi-
zioni che, in contrasto con le leggi dello Stato e
magari in nome di un buon piatto al ristorante,
provocano danni profondi ed irreparabili alla
fauna e all’intero ecosistema.
Il bracconaggio, che resta tuttora un fenomeno
complesso e poco conosciuto, col tempo ha
assunto sempre più dimensioni “imprenditoria-
li”, in grado di alimentare numerosi traffici illeciti
di associazioni criminali.
La complessa normativa che regola il settore
venatorio dev’essere conosciuta in modo appro-
fondito da tutti i cacciatori e anche da chi
caccia, la selvaggina ha acquisito lo status di “patri- cacciatore non è, ma vive ed opera in campagna.
monio indisponibile dello Stato” mentre il La legge ha lo scopo essenziale di garantire non
bracconaggio è diventato un reato. Solo chi eserci- solo la compatibilità fra la caccia e l'ambiente
ta la caccia con regolare licenza di porto di fucile e naturale, ma soprattutto quello di tutelare l'inco-
nel rispetto delle norme di legge può prelevare, lumità degli uomini.
mediante l'abbattimento, i capi di fauna selvatica Nell’ambito del Corpo forestale dello Stato, pres-
cacciabile nel numero consentito diventandone so la Divisione 1^ dell’Ispettorato Generale,
legittimo proprietario. Qualsiasi altra forma di opera ormai da molti anni il NOA (Nucleo
abbattimento o cattura di fauna selvatica è consi- Operativo Antibracconaggio), istituito nel 2005.
derata bracconaggio e pertanto perseguibile In realtà le attività del Nucleo si possono far risa-
penalmente. È un errore comune ritenere che la lire ancor più indietro negli anni, all’attuazione
differenza tra il regolare cacciatore ed il bracco- della Legge n. 157 dell’11 febbraio del 1992; per-
niere sia da rinvenire nel possesso della licenza di tanto il NOA vanta al suo interno personale
porto di fucile uso caccia. Oggi per bracconaggio dotato di professionalità ed esperienza maturata
si deve intendere: la caccia e la pesca all'interno di da molti anni. In primo luogo il NOA, ha il com-
aree protette; la caccia e la pesca fuori dagli orari pito di dirigere da un punto di vista tecnico le
e dai periodi prestabiliti; la caccia e la pesca pra- grandi operazioni condotte per combattere la
ticata senza l'apposita licenza; la caccia su terreni piaga del bracconaggio nelle zone maggiormente
privati recintati o chiusi con muri; la caccia di ani- a rischio, coordinando le strutture territoriali. Le
mali di proprietà o per i quali qualcun altro ha principali attività che vengono compiute nel corso
legalmente il diritto esclusivo di caccia; la caccia dell’anno a tutela delle specie protette sono:
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