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diritto
Rassegna giuridico-legislativa di interesse ambientale
a cura di Alessandro Cerofolini
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI
DA DISCESA E DA FONDO
Premessa Salvo che il fatto costituisca reato, la violazio-
A partire dal 20 gennaio 2004 sono entrate in ne di queste disposizioni comporta l’applicazione
vigore le “norme in materia di sicurezza nella pra- della sanzione amministrativa del pagamento di
tica degli sport invernali da discesa e da fondo”, una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 363, Ai sensi dell’articolo 4, i gestori delle aree scia-
pubblicata sulla G.U. n. 3/2004. bili attrezzate, con esclusione delle aree dedica-
Questa legge quadro prevede una serie di re- te allo sci di fondo, sono civilmente responsabili
gole per incrementare la sicurezza nelle stazioni della regolarità e della sicurezza dell’esercizio
invernali ed ha il pregio di essere la prima ad delle piste e non possono consentirne l’apertura
avere efficacia su tutto il territorio nazionale, so- al pubblico senza avere previamente stipulato
vrapponendosi alle varie disposizioni regionali apposito contratto di assicurazione ai fini della
già esistenti in materia. responsabilità civile per danni derivabili agli uten-
In sostanza, la presente legge introduce alcu- ti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del
ne importanti disposizioni in materia di sicurezza gestore in relazione all’uso di dette aree.
nella pratica non agonistica degli sport invernali Al gestore che non abbia ottemperato a tale
da discesa e da fondo, stabilisce i principi fonda- obbligo si applica la sanzione amministrativa del
mentali per la gestione in sicurezza delle aree pagamento di una somma da 20.000 euro a
sciabili e favorisce lo sviluppo delle attività eco- 200.000 euro.
nomiche nelle località montane, nel quadro di Ai sensi dell’articolo 7, i gestori degli impianti
una crescente attenzione per la tutela dell’am- provvedono all’ordinaria e straordinaria manu-
biente. tenzione delle aree sciabili, secondo quanto sta-
Le novità introdotte in materia di sicurezza bilito dalle regioni, curando che possiedano i ne-
non riguardano esclusivamente gli utenti delle pi- cessari requisiti di sicurezza e che siano munite
ste, ma anche i gestori delle aree sciabili attrez- della prescritta segnaletica.
zate che vedono aumentate le proprie responsa- Qualora la pista presenti cattive condizioni di
bilità. fondo, il suo stato deve essere segnalato. Se,
Ecco una breve analisi delle novità introdotte. invece, le condizioni presentino pericoli oggettivi
dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli ati-
Obblighi dei gestori pici, gli stessi devono essere rimossi, altrimenti la
Ai sensi dell’articolo 3, i gestori delle aree in- pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguar-
dividuate hanno l’obbligo di assicurare agli uten- danti lo stato della pista o la chiusura della stes-
ti la pratica delle attività sportive e ricreative in sa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di
in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito valle degli impianti di trasporto a fune.
dalle regioni. I gestori hanno, altresì, l’obbligo di In caso di ripetuta violazione di queste dispo-
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le sizioni, l’ente competente o, in via sostitutiva, la re-
piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni gione, può disporre la revoca dell’autorizzazione.
degli stessi e segnalazioni della situazione di pe- Il gestore, infine, ha l’obbligo di chiudere le pi-
ricolo. ste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che
I gestori sono obbligati anche ad assicurare il il fatto costituisca reato, la violazione di tale ob-
soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le pi- bligo comporta l’applicazione della sanzione am-
ste in luoghi accessibili dai più vicini centri di as- ministrativa del pagamento di una somma da
sistenza sanitaria o di pronto soccorso. 5.000 euro a 50.000 euro.
(continua)
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