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diritto




                      Rassegna giuridico-legislativa di interesse ambientale

                                              a cura di Alessandro Cerofolini










                   NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI
                                               DA DISCESA E DA FONDO

            Premessa                                             Salvo che il fatto costituisca reato, la violazio-
               A partire dal 20 gennaio 2004 sono entrate in   ne di queste disposizioni comporta l’applicazione
            vigore le “norme in materia di sicurezza nella pra-  della sanzione amministrativa del pagamento di
            tica degli sport invernali da discesa e da fondo”,  una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
            contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 363,      Ai sensi dell’articolo 4, i gestori delle aree scia-
            pubblicata sulla G.U. n. 3/2004.                   bili attrezzate, con esclusione delle aree dedica-
               Questa legge quadro prevede una serie di re-    te allo sci di fondo, sono civilmente responsabili
            gole per incrementare la sicurezza nelle stazioni  della regolarità e della sicurezza dell’esercizio
            invernali ed ha il pregio di essere la prima ad    delle piste e non possono consentirne l’apertura
            avere efficacia su tutto il territorio nazionale, so-  al pubblico senza avere previamente stipulato
            vrapponendosi alle varie disposizioni regionali    apposito contratto di assicurazione ai fini della
            già esistenti in materia.                          responsabilità civile per danni derivabili agli uten-
               In sostanza, la presente legge introduce alcu-  ti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del
            ne importanti disposizioni in materia di sicurezza  gestore in relazione all’uso di dette aree.
            nella pratica non agonistica degli sport invernali   Al gestore che non abbia ottemperato a tale
            da discesa e da fondo, stabilisce i principi fonda-  obbligo si applica la sanzione amministrativa del
            mentali per la gestione in sicurezza delle aree    pagamento di una somma da 20.000 euro a
            sciabili e favorisce lo sviluppo delle attività eco-  200.000 euro.
            nomiche nelle località montane, nel quadro di        Ai sensi dell’articolo 7, i gestori degli impianti
            una crescente attenzione per la tutela dell’am-    provvedono all’ordinaria e straordinaria manu-
            biente.                                            tenzione delle aree sciabili, secondo quanto sta-
               Le novità introdotte in materia di sicurezza    bilito dalle regioni, curando che possiedano i ne-
            non riguardano esclusivamente gli utenti delle pi-  cessari requisiti di sicurezza e che siano munite
            ste, ma anche i gestori delle aree sciabili attrez-  della prescritta segnaletica.
            zate che vedono aumentate le proprie responsa-       Qualora la pista presenti cattive condizioni di
            bilità.                                            fondo, il suo stato deve essere segnalato. Se,
               Ecco una breve analisi delle novità introdotte.  invece, le condizioni presentino pericoli oggettivi
                                                               dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli ati-
            Obblighi dei gestori                               pici, gli stessi devono essere rimossi, altrimenti la
               Ai sensi dell’articolo 3, i gestori delle aree in-  pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguar-
            dividuate hanno l’obbligo di assicurare agli uten-  danti lo stato della pista o la chiusura della stes-
            ti la pratica delle attività sportive e ricreative in  sa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico,
            condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa    all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di
            in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito  valle degli impianti di trasporto a fune.
            dalle regioni. I gestori hanno, altresì, l’obbligo di  In caso di ripetuta violazione di queste dispo-
            proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le  sizioni, l’ente competente o, in via sostitutiva, la re-
            piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni   gione, può disporre la revoca dell’autorizzazione.
            degli stessi e segnalazioni della situazione di pe-  Il gestore, infine, ha l’obbligo di chiudere le pi-
            ricolo.                                            ste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che
               I gestori sono obbligati anche ad assicurare il  il fatto costituisca reato, la violazione di tale ob-
            soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le pi-  bligo comporta l’applicazione della sanzione am-
            ste in luoghi accessibili dai più vicini centri di as-  ministrativa del pagamento di una somma da
            sistenza sanitaria o di pronto soccorso.           5.000 euro a 50.000 euro.
                                                                                                       (continua)



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