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diritto
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dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano Ai sensi di tale articolo, infatti, il Corpo fore-
lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove per le stale dello Stato - in concorso con la Polizia di
condizioni climatiche e della neve sussistano evi- Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guar-
denti rischi di valanghe, di appositi sistemi elet- dia finanza ed i corpi di polizia locale - nello svol-
tronici (tipo ARVA) per garantire un idoneo inter- gimento del servizio di vigilanza e soccorso nel-
vento di soccorso (articolo 17). le località sciistiche, provvede al controllo del-
Tutte le norme di comportamento previste dal- l’osservanza delle disposizioni contenute nella
la presente legge per gli sciatori si applicano an- presente legge e ad irrogare le relative sanzioni
che a coloro che praticano lo snowboard (artico- nei confronti dei soggetti inadempienti (gestori
lo 20). ed utenti).
Concorso di colpa. Nel caso di scontro tra Si rammenta che le contestazioni relative alla
sciatori, si presume, fino a prova contraria, che violazione delle disposizioni connesse alla con-
ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a dotta degli sciatori (art.9, co.1), avvengono di nor-
produrre gli eventuali danni. ma, su segnalazione dei maestri di sci.
Si evidenzia a tal fine che gli sciatori devono,
Soggetti competenti per il controllo in ogni caso, comportarsi con prudenza, perizia e
L’articolo 21 della presente legge assegna al diligenza per evitare danni a persone o a cose,
Corpo forestale dello Stato una nuova compe- per non intralciare altri sciatori e per non mettere
tenza istituzionale. in pericolo l’incolumità altrui.
FOREST FOCUS
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea condizioni delle foreste e sviluppare ulterior-
(GUCE) n. L324 dell’11/12/2003 è stato pubblicato mente le attività di monitoraggio.
il Regolamento UE n. 2152/2003, denominato Ai sensi del presente Regolamento UE, questo
FOREST FOCUS e relativo al monitoraggio del- sistema per il monitoraggio delle foreste - che tie-
le foreste e delle interazioni ambientali nella ne comunque conto dei meccanismi di monito-
Comunità europea. raggio esistenti e già pianificati a livello naziona-
Forest Focus è il programma quadriennale le, europeo e mondiale - prevede specifiche azio-
(2003-2006) approvato lo scorso 17 novembre ni volte a:
dall’Unione europea e rappresenta il primo siste- a) promuovere la raccolta, l’elaborazione e la va-
lutazione armonizzata dei dati;
ma comunitario per il monitoraggio a lungo ter-
b) migliorare la valutazione dei dati e promuo-
mine e su larga base, armonizzato e completo,
verne una valutazione integrata a livello co-
delle condizioni delle foreste.
munitario;
Gli obiettivi del nuovo Regolamento comunita-
c) migliorare la qualità dei dati e le informazioni
rio sono quelli di:
raccolte nell’ambito del sistema;
a) continuare e sviluppare ulteriormente:
d) sviluppare ulteriormente l’attività di monitorag-
- il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico
gio del sistema;
e dei relativi effetti nonché di altri agenti e fat-
e) migliorare la comprensione delle foreste e, in
tori aventi un impatto sulle foreste, come i fat-
particolare, dell’impatto degli stress naturali e
tori abiotici/biotici e quelli di origine antropica
di origine antropica;
- il monitoraggio degli incendi boschivi nonché f) studiare la dinamica degli incendi boschivi e le
le relative cause ed effetti loro cause ed effetti sulle foreste;
- la prevenzione degli incendi boschivi; g) elaborare indicatori nonché metodologie per
b) valutare i pertinenti requisiti e sviluppare il mo- la valutazione dei rischi concernenti l’impatto di
nitoraggio del suolo, dell’assorbimento del car- stress molteplici, nel tempo e nello spazio, sul-
bonio, degli effetti dei cambiamenti climatici, le foreste.
della biodiversità, nonché della funzione pro- Si rammenta, infine, che con tale Regolamento
tettiva delle foreste; l’Unione Europea ha stabilito per la prima volta
c) esaminare costantemente l’efficacia delle atti- una definizione giuridica di foresta (si veda in pro-
vità di monitoraggio nella valutazione delle posito l’articolo 3).
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