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diritto


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            dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano    Ai sensi di tale articolo, infatti, il Corpo fore-
            lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove per le    stale dello Stato - in concorso con la Polizia di
            condizioni climatiche e della neve sussistano evi-  Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guar-
            denti rischi di valanghe, di appositi sistemi elet-  dia finanza ed i corpi di polizia locale - nello svol-
            tronici (tipo ARVA) per garantire un idoneo inter-  gimento del servizio di vigilanza e soccorso nel-
            vento di soccorso (articolo 17).                   le località sciistiche, provvede al controllo del-
               Tutte le norme di comportamento previste dal-   l’osservanza delle disposizioni contenute nella
            la presente legge per gli sciatori si applicano an-  presente legge e ad irrogare le relative sanzioni
            che a coloro che praticano lo snowboard (artico-   nei confronti dei soggetti inadempienti (gestori
            lo 20).                                            ed utenti).
               Concorso di colpa. Nel caso di scontro tra        Si rammenta che le contestazioni relative alla
            sciatori, si presume, fino a prova contraria, che  violazione delle disposizioni connesse alla con-
            ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a       dotta degli sciatori (art.9, co.1), avvengono di nor-
            produrre gli eventuali danni.                      ma, su segnalazione dei maestri di sci.
                                                                 Si evidenzia a tal fine che gli sciatori devono,
            Soggetti competenti per il controllo               in ogni caso, comportarsi con prudenza, perizia e
               L’articolo 21 della presente legge assegna al   diligenza per evitare danni a persone o a cose,
            Corpo forestale dello Stato una nuova compe-       per non intralciare altri sciatori e per non mettere
            tenza istituzionale.                               in pericolo l’incolumità altrui.






                                                    FOREST FOCUS

               Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea      condizioni delle foreste e sviluppare ulterior-
            (GUCE) n. L324 dell’11/12/2003 è stato pubblicato    mente le attività di monitoraggio.
            il Regolamento UE n. 2152/2003, denominato           Ai sensi del presente Regolamento UE, questo
            FOREST FOCUS e relativo al monitoraggio del-       sistema per il monitoraggio delle foreste - che tie-
            le foreste e delle interazioni ambientali nella    ne comunque conto dei meccanismi di monito-
            Comunità europea.                                  raggio esistenti e già pianificati a livello naziona-
               Forest Focus è il programma quadriennale        le, europeo e mondiale - prevede specifiche azio-
            (2003-2006) approvato lo scorso 17 novembre        ni volte a:
            dall’Unione europea e rappresenta il primo siste-  a) promuovere la raccolta, l’elaborazione e la va-
                                                                 lutazione armonizzata dei dati;
            ma comunitario per il monitoraggio a lungo ter-
                                                               b) migliorare la valutazione dei dati e promuo-
            mine e su larga base, armonizzato e completo,
                                                                 verne una valutazione integrata a livello co-
            delle condizioni delle foreste.
                                                                 munitario;
               Gli obiettivi del nuovo Regolamento comunita-
                                                               c) migliorare la qualità dei dati e le informazioni
            rio sono quelli di:
                                                                 raccolte nell’ambito del sistema;
            a) continuare e sviluppare ulteriormente:
                                                               d) sviluppare ulteriormente l’attività di monitorag-
               - il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico
                                                                 gio del sistema;
               e dei relativi effetti nonché di altri agenti e fat-
                                                               e) migliorare la comprensione delle foreste e, in
               tori aventi un impatto sulle foreste, come i fat-
                                                                 particolare, dell’impatto degli stress naturali e
               tori abiotici/biotici e quelli di origine antropica
                                                                 di origine antropica;
               - il monitoraggio degli incendi boschivi nonché  f) studiare la dinamica degli incendi boschivi e le
               le relative cause ed effetti                      loro cause ed effetti sulle foreste;
               - la prevenzione degli incendi boschivi;        g) elaborare indicatori nonché metodologie per
            b) valutare i pertinenti requisiti e sviluppare il mo-  la valutazione dei rischi concernenti l’impatto di
               nitoraggio del suolo, dell’assorbimento del car-  stress molteplici, nel tempo e nello spazio, sul-
               bonio, degli effetti dei cambiamenti climatici,   le foreste.
               della biodiversità, nonché della funzione pro-    Si rammenta, infine, che con tale Regolamento
               tettiva delle foreste;                          l’Unione Europea ha stabilito per la prima volta
            c) esaminare costantemente l’efficacia delle atti-  una definizione giuridica di foresta (si veda in pro-
               vità di monitoraggio nella valutazione delle    posito l’articolo 3).





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