Page 7 - Revenge Porn
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L’ORDINAMENTO                  PREVEDE           PER       LA      PERSONA            OFFESA

            INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI COME:



            ART. 90-BIS C.P.P. (INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA)

            1. Alla persona offesa, sia dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in

               una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito a:

                a)  le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume

                    nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del
                    luogo  del  processo  e  della  imputazione  e,  ove  costituita,  parte  civile,  al  diritto  a

                    ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

                b)  la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni

                    di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;

                c)  la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
                d)  la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

                e)  le modalità di esercizio del diritto all'interpretazione  e  alla traduzione  di atti del

                    procedimento;

                f)  le eventuali misure di protezione che possono esse disposte in suo favore;

                g)  i  diritti  riconosciuti  dalla  legge  nel  caso  in  cui  risieda  in  uno  Stato  membro
                    dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

                h)  le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

                i)  le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

                j)  le  modalità  di  rimborso  delle  spese  sostenute  in  relazione  alla  partecipazione  al

                    procedimento penale;
                k)  la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

                l)  la  possibilità  che  il  procedimento  sia  definito  con  remissione  di  querela  di  cui

                    all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

                m)  le facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di

                    sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile
                    la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

                n)  le strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e

                    alle case rifugio.
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