Page 3 - Revenge Porn
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N.B. Per tale reato è punito non solo chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna,

            cede pubblica o diffonde video/immagini a contenuto sessualmente esplicito ma anche chi,

            avendo ricevuto immagini/video, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde provocando


            un danno alla persona ritratta.



            N.B.:  Per  poter  perseguire  il  reato  occorre  che  le  immagini  e  i  video  abbiano  una

            connotazione sessuale e che siano stati creati per “rimanere privati” ma che, invece, sono

            stati diffusi SENZA IL CONSENSO delle persone rappresentate.

            Il reato si configura anche quando la vittima, volontariamente, consegna video/immagini

            sessualmente espliciti (circostanza frequente all’interno delle relazioni sentimentali) e questi

            vengono diffusi senza il suo consenso.






                             LE CONDOTTE TIPICHE DEL REVENGE PORN



                                             IMMAGINI/VIDEO A CONTENUTO
                                                 SESSUALMENTE ESPLICITO.








                 INVIARE           CONSEGNARE                CEDERE             PUBBLICARE            DIFFONDERE
                (per posta                                                                             (cioè darne
               ordinaria, e-                                                    (sui social, siti,   comunicazione
              mail, sistemi di                                                    blog, ecc..)        ad un numero
              messaggistica,                                                                          indeterminato
                   ecc..)                                                                              di persone)
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