Page 2 - Revenge Porn
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Il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, c.d. REVENGE PORN
(art. 612 ter), è stato introdotto con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 nota come "Codice Rosso”.
Consiste nella pubblicazione, o nella minaccia di farlo, di foto/video di persone in pose
sessualmente esplicite, senza che ne sia stato dato il consenso da parte di chi vi appare.
Con questo reato si intende tutelare, in primis, la libertà di autodeterminazione della
persona, ma anche l’onore, il decoro, la reputazione e la privacy, nonché l’“onore sessuale”
della singola persona e quindi attinente alla vita sessuale e alla reputazione di cui
quest’ultima gode.
Spesso tali azioni sono poste in essere per vendetta da parte dell’ex partner – dopo la fine
della relazione – o con lo scopo di estorcere denaro, in quest’ultimo caso si parla di “sex
extortion”.
TESTO ARTICOLO 612 TER C.P.:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti,
invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto
sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone
rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video
li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate
al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da
persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in
condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela
è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà
tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con
altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.