Page 2 - Maltrattamenti
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I  MALTRATTAMENTI  CONTRO  FAMILIARI  E  CONVIVENTI  consistono  in  atti

            prevaricatori, vessatori e oppressivi messi in atto dall’autore e che implicano, nella vittima,

            sofferenze fisiche e/o psicologiche. Tali condotte possono configurare altri tipi di reato (per

            es. percosse, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, ecc.) ma, se diventano abituali, si

            tramutano nel reato di maltrattamenti

            Il reato in questione è punito ai sensi dell’art. 572 c.p..


            Si tratta di un reato abituale quindi, per potersi configurare occorre che le condotte poste in

            essere dall’autore siano protratte nel tempo.

            I  maltrattamenti  si  identificano  nelle  seguenti  condotte  messe  in  atto  dal  soggetto

            maltrattante:

            •  frequenti insulti;

            •  litigi violenti;

            •  non dare la possibilità di esprimere un pensiero;


            •  controllare frequentemente i contenuti del cellulare;

            •  controllare/ togliere le risorse economiche;

            •  sminuire il partner e/o un altro componente della famiglia;

            •  umiliare in pubblico;

            •  vietare di sentire parenti e amici;


            •  vietare di uscire di casa;

            •  costringere il partner ad avere rapporti sessuali;



                                          TESTO DELL’ARTICOLO 572 C.P.

                  “CHIUNQUE, FUORI DEI CASI INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, MALTRATTA UNA
                PERSONA DELLA FAMIGLIA O COMUNQUE CONVIVENTE, O UNA PERSONA SOTTOPOSTA ALLA
                    SUA AUTORITÀ O A LUI AFFIDATA PER RAGIONI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, CURA,
                VIGILANZA O CUSTODIA, O PER L'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN'ARTE, È PUNITO

                                        CON LA RECLUSIONE DA TRE A SETTE ANNI.

               LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSO IN PRESENZA O IN DANNO
                 DI PERSONA MINORE, DI DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI PERSONA CON DISABILITÀ
               COME DEFINITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, OVVERO SE
                                            IL FATTO È COMMESSO CON ARMI.

                  SE DAL FATTO DERIVA UNA LESIONE PERSONALE GRAVE, SI APPLICA LA RECLUSIONE DA
               QUATTRO A NOVE ANNI; SE NE DERIVA UNA LESIONE GRAVISSIMA, LA RECLUSIONE DA SETTE A

               QUINDICI ANNI; SE NE DERIVA LA MORTE, LA RECLUSIONE DA DODICI A VENTIQUATTRO ANNI.

                   IL MINORE DI ANNI DICIOTTO CHE ASSISTE AI MALTRATTAMENTI DI CUI AL PRESENTE
                                 ARTICOLO SI CONSIDERA PERSONA OFFESA DAL REATO.”
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