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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA




                  La procedura non può essere attivata dopo che l’autore è venuto a cono-
             scenza di accessi, ispezioni e verifiche. Questo istituto può essere inteso come una
             vera e propria “autodenuncia” delle omesse dichiarazioni ex art. 4, comma 1, d.l.
             28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) realizzate
             fino al 30 settembre 2025 e versando all’erario quanto dovuto. Si comprende, per-
             tanto, come il reato di autoriciclaggio sia una via di mezzo tra il riciclaggio e l’im-
             piego, ed è stato introdotto con la funzionalità complementare ai meccanismi di
             premialità  previsti  in  favore  dei  contribuenti  che  vogliano  spontaneamente
             denunciare le proprie disponibilità estere, aderendo alla procedura di “voluntary
             disclosure”.
                  Altro caso in cui non ci può configurare il reato di autoriciclaggio è quello
             per i casi antecedenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 186/2014, in
             ossequio del principio di irretroattività. La problematica che si potrebbe, però,
             riscontrare  è  se  il  reato  presupposto  sia  stato  consumato  precedentemente.
             Ebbene, se si dovesse inquadrare il reato presupposto come elemento fattuale
             allora si manterrebbe il principio di garanzia di irretroattività, altrimenti, in caso
             opposto, si inquadrerebbe come mera condotta e quindi non si applicherebbe
             il predetto principio.
                  In ultimo si rappresenta che lo stesso articolo 648-ter 1 c.p. al comma 5
             prevede la clausola di esclusione della punibilità in riferimento ai casi in cui il
             denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento per-
             sonale, in considerazione del fatto che la rilevanza penale si realizza soltanto con
             la reimmissione delle disponibilità di provenienza illecita in attività economiche,
             finanziarie, imprenditoriali o speculative. La scelta del legislatore è stata quella
             di evitare che venga elevato il reato e quindi l’afflittività di una punizione di
             condotte  prive  di  coefficiente  di  offensività  supplementare  e  autonomo  in
             quanto espressive di un disvalora penale già ricoperto dalla fattispecie del reato
             presupposto. Il comma in questione si potrebbe intendere superfluo visto che
             è lo stesso fatto tipico a negare rilievo penale a forme di utilizzazione meramen-
             te personale dei beni derivanti da un precedente reato.
                  Pertanto, l’ipotesi di non punibilità di cui all’articolo 648-ter c.p. è integrata
             soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto pre-
             supposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta (149)  ad
             ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (150) .

             (149)  https://www.dirittoegiustizia.it/_doc/9385560.
             (150)  Nel caso di specie, non ha trovato applicazione poiché il ricorrente ha risposto a titolo di auto-
                  riciclaggio, per il trasferimento di denaro dal conto sanmarinese al suo conto inglese, giustifi-
                  cata per l’acquisto di un immobile, che veniva, secondo le autorità sanmarinesi, a costituire il
                  successivo impiego per «trasformare il danaro». Cass. pen. Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13571.

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