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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA
La procedura non può essere attivata dopo che l’autore è venuto a cono-
scenza di accessi, ispezioni e verifiche. Questo istituto può essere inteso come una
vera e propria “autodenuncia” delle omesse dichiarazioni ex art. 4, comma 1, d.l.
28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) realizzate
fino al 30 settembre 2025 e versando all’erario quanto dovuto. Si comprende, per-
tanto, come il reato di autoriciclaggio sia una via di mezzo tra il riciclaggio e l’im-
piego, ed è stato introdotto con la funzionalità complementare ai meccanismi di
premialità previsti in favore dei contribuenti che vogliano spontaneamente
denunciare le proprie disponibilità estere, aderendo alla procedura di “voluntary
disclosure”.
Altro caso in cui non ci può configurare il reato di autoriciclaggio è quello
per i casi antecedenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 186/2014, in
ossequio del principio di irretroattività. La problematica che si potrebbe, però,
riscontrare è se il reato presupposto sia stato consumato precedentemente.
Ebbene, se si dovesse inquadrare il reato presupposto come elemento fattuale
allora si manterrebbe il principio di garanzia di irretroattività, altrimenti, in caso
opposto, si inquadrerebbe come mera condotta e quindi non si applicherebbe
il predetto principio.
In ultimo si rappresenta che lo stesso articolo 648-ter 1 c.p. al comma 5
prevede la clausola di esclusione della punibilità in riferimento ai casi in cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento per-
sonale, in considerazione del fatto che la rilevanza penale si realizza soltanto con
la reimmissione delle disponibilità di provenienza illecita in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative. La scelta del legislatore è stata quella
di evitare che venga elevato il reato e quindi l’afflittività di una punizione di
condotte prive di coefficiente di offensività supplementare e autonomo in
quanto espressive di un disvalora penale già ricoperto dalla fattispecie del reato
presupposto. Il comma in questione si potrebbe intendere superfluo visto che
è lo stesso fatto tipico a negare rilievo penale a forme di utilizzazione meramen-
te personale dei beni derivanti da un precedente reato.
Pertanto, l’ipotesi di non punibilità di cui all’articolo 648-ter c.p. è integrata
soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto pre-
supposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta (149) ad
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (150) .
(149) https://www.dirittoegiustizia.it/_doc/9385560.
(150) Nel caso di specie, non ha trovato applicazione poiché il ricorrente ha risposto a titolo di auto-
riciclaggio, per il trasferimento di denaro dal conto sanmarinese al suo conto inglese, giustifi-
cata per l’acquisto di un immobile, che veniva, secondo le autorità sanmarinesi, a costituire il
successivo impiego per «trasformare il danaro». Cass. pen. Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13571.
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